09.06.2023
Regola tecnica verticale antincendioIl termine "regola tecnica verticale" fa riferimento a una legislazione che prescrive come una specifica attività (es. scuole, uffici, ospedali) deve essere svolta. In un certo senso, è una regola tecnica associata a un'attività regolamentata che delinea regole rigide da seguire per determinate attività di prevenzione incendi, come ad esempio il DM 1 febbraio 1986 per le autorimesse. In questo contesto, è più appropriato usare il termine "regola tecnica tradizionale". Secondo il DM 3 agosto 2015 (leggi tecniche per la prevenzione degli incendi), la regola tecnica verticale si applica a specifiche attività o parti di esse e fornisce indicazioni supplementari o alternative a quelle della regola tecnica orizzontale, che si applica a tutte le attività. Il DPR 151/2011, che sostituisce il DM 16/02/1982 e il DPR 689/1959, si applica alle attività soggette all'ispezione dei vigili del fuoco. Ha portato diverse novità, tra cui la riduzione del numero di attività da 97 a 80, la divisione in tre categorie a seconda del livello di pericolosità e l'istituzione di procedure standardizzate per la presentazione di pratiche. Il DM 3 agosto 2015 stabilisce le norme tecniche per la prevenzione degli incendi, come previsto dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006. Il suo scopo principale è quello di consolidare la legislazione antincendio, promuovere un approccio prestazionale alla progettazione antincendio e incoraggiare l'uso dell'ingegneria della sicurezza antincendio. Il codice antincendio si compone di: definizioni, norme generali antincendio (le Regole Tecniche Orizzontali – RTO), norme antincendio specifiche per determinate attività (le Regole Tecniche Verticali – RTV), e metodi di ingegneria della sicurezza antincendio. Il DM 3 agosto 2015 introduce una regola tecnica orizzontale, che armonizza vari aspetti della progettazione antincendio. Inoltre, ha una sezione che dettaglia la regola tecnica verticale, applicabile solo ad alcune attività. È importante notare che questa regola tecnica verticale è un'estensione della regola tecnica orizzontale e non deve essere confusa con la regola tecnica tradizionale (ad es. DM 1/2/1986 per le autorimesse o DM 22/2/2006 per gli uffici). Questa regola fornisce regole specifiche per le seguenti attività: - attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico; - strutture ricettive turistico-alberghiere; - attività scolastiche; - asili nido; - strutture sanitarie; - attività commerciali; - attività di ufficio; -musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi Il concetto di regola tecnica verticale indica una regolamentazione prescrittiva, rilevante per una particolare attività come le scuole, gli ospedali, gli uffici e altri settori. Questa regolazione può essere legata a una regola tecnica di attività normata, una norma specifica che stabilisce norme e criteri rigidi per attività specifiche di prevenzione incendi, come nel caso del dm 1 febbraio 1986 per le autorimesse. Tuttavia, sarebbe più appropriato riferirsi a questa come una regola tecnica tradizionale. La regola tecnica verticale, inclusa nel dm 3 agosto 2015 (norme tecniche di prevenzione incendi), si applica a specifiche attività o settori di queste e fornisce direttive che completano o sostituiscono quelle presenti nella regola tecnica orizzontale, che si applica a tutte le attività. Il dpr 151/2011 ha sostituito il dm 16/02/1982 e il dpr 689/1959 e funziona in relazione alle attività sottoposte al controllo dei vigili del fuoco. Il dpr 151/2011 ha introdotto alcune innovazioni: - riduzione da 97 a 80 delle attività (allegato I del dpr 151/2011), incluso anche le attività industriali a rischio di incidente - rilevante come descritto all'art. 8 del dlgs 1999/334 e s.m; - classificazione in 3 categorie a seconda del livello di pericolosità per ciascuna attività (alto, medio, basso); - standardizzazione delle procedure di presentazione delle pratiche (modelli PIN, DICH, CERT). Successivamente, il dm 3 agosto 2015 ha stabilito le norme tecniche di prevenzione incendi, in conformità all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006. Le principali finalità sono: - unificazione delle normative antincendio e riorganizzazione delle regole tecniche; - promozione di un approccio di tipo prestazionale alla progettazione antincendio; - incentivazione dell'uso dei metodi dell'ingegneria antincendio (FSE, fire safety engineering).