Per anni la sicurezza antincendio negli atenei è rimasta in una sorta di limbo normativo, sospesa tra proroghe successive, interventi parziali, difficoltà economiche e tecniche nel mettere mano a edifici spesso vetusti, stratificati, nati per usi diversi da quelli attuali.
Aule affollate, laboratori con sostanze pericolose, biblioteche con enormi carichi di materiale combustibile, residenze universitarie, spazi aperti al pubblico: il mondo universitario è un mosaico complesso, dove la prevenzione incendi non può essere affrontata con soluzioni generiche. Con il decreto del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2025, vengono fissate scadenze precise per l’adeguamento degli edifici universitari e delle istituzioni AFAM alle norme antincendio, chiudendo una stagione di rinvii e definendo un percorso scandito nel tempo.
Il provvedimento nasce all’interno di un quadro normativo già articolato, che comprende il D.P.R. 151/2011 sulle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco, il decreto del 26 agosto 1992 specifico per università e AFAM, il Codice di prevenzione incendi introdotto con il D.M. 3 agosto 2015 e i successivi aggiornamenti. Negli ultimi anni, il cosiddetto “Milleproroghe” ha più volte spostato in avanti il termine ultimo per l’adeguamento, fino a fissarlo al 31 dicembre 2027: il decreto del 14 agosto 2025 traduce la scadenza in un vero cronoprogramma, con tappe intermedie e obblighi ben delineati che le università non possono più permettersi di ignorare.
Al centro del decreto c’è l’idea che non si possa arrivare all’adeguamento antincendio all’ultimo minuto: gli edifici, i locali e le strutture universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che non sono ancora conformi devono intraprendere un percorso ordinato, che inizia con la progettazione delle opere di messa a norma, passa attraverso le verifiche dei vigili del fuoco e si conclude con l’effettiva realizzazione degli interventi.
Entro una prima scadenza (indicata al 31 dicembre 2025 nei commenti tecnici al decreto), i responsabili delle attività inquadrate nelle categorie B e C del D.P.R. 151/2011 devono attivarsi formalmente: richiedere al Comando provincialmente competente dei vigili del fuoco la valutazione del progetto relativo al completo adeguamento e impostare così, nero su bianco, il percorso che li condurrà alla conformità.
La richiesta di valutazione del progetto definisce il mettere a fuoco, edificio per edificio, quali sono le carenze rispetto alla normativa di prevenzione incendi, quali impianti vanno realizzati o adeguati, come devono essere organizzate le vie di esodo, quali compartimentazioni sono necessarie per limitare la propagazione di fumo e calore, come devono funzionare gli impianti di rivelazione, segnalazione e spegnimento. Significa confrontarsi con i vincoli architettonici degli immobili storici, con la presenza di laboratori ad alto rischio, con la commistione di funzioni diverse nello stesso complesso.
Superata la fase progettuale, il decreto richiama l’obbligo di presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai vigili del fuoco, passo che attesta l’avvio concreto del percorso di adeguamento e consente di inquadrare correttamente l’attività all’interno del sistema dei controlli previsto dal D.P.R. 151/2011.
Il traguardo finale resta fissato al 31 dicembre 2027: entro questa data, tutti gli edifici e i locali universitari e AFAM dovranno essere adeguati alle prescrizioni di prevenzione incendi, completando le opere previste nei progetti approvati e rispettando quanto indicato nel decreto del 26 agosto 1992 e nelle norme tecniche di riferimento.
Uno degli aspetti più interessanti del provvedimento riguarda il periodo transitorio: il legislatore sa bene che, dal momento dell’elaborazione dei progetti alla realizzazione dei lavori, possono passare mesi o anni, anche per ragioni legate a finanziamenti, appalti, complessità costruttive. Per questo il decreto non si limita a dettare scadenze, ma introduce anche misure gestionali di mitigazione del rischio, da adottare sino al completamento degli adeguamenti. È un punto cruciale: la sicurezza antincendio, in attesa delle opere strutturali e impiantistiche, deve essere comunque presidiata attraverso l’organizzazione, la gestione, la formazione. Le università sono chiamate a rafforzare i piani di emergenza, a definire con chiarezza le procedure di evacuazione, a garantire esercitazioni periodiche, a curare la manutenzione degli impianti esistenti, a controllare i carichi di incendio in archivi, biblioteche, depositi, laboratori.
La prevenzione incendi non è più letta solo come somma di opere edili e impianti tecnici, ma come un sistema integrato che tiene insieme misure passive e misure attive, infrastrutture e comportamenti. I compartimenti antincendio, le porte resistenti al fuoco, le vie di esodo correttamente dimensionate e segnalate sono la base “fisica” della protezione. Ma senza una gestione attenta, senza addestramento, senza il coinvolgimento di docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo, questi elementi rischiano di rimanere gusci vuoti. Il decreto, nel ribadire l’obbligo di adeguamento entro il 2027, spinge implicitamente gli atenei a fare un salto culturale: la prevenzione incendi deve diventare parte della vita quotidiana del campus, non un tema confinato agli uffici tecnici.
C’è poi il tema della responsabilità, perché il decreto individua con chiarezza i soggetti tenuti a rispettare le scadenze: i responsabili delle attività ricadenti tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, così come definite dal D.P.R. 151/2011. È a loro che spetta il compito di chiedere la valutazione del progetto, presentare la SCIA, adottare le misure gestionali transitorie. Ma è evidente che, in contesti complessi come quelli universitari, la responsabilità si distribuisce lungo una catena che coinvolge organi di governo, uffici tecnici, servizi di prevenzione e protezione, strutture dipartimentali. Il decreto diventa così anche uno strumento per chiarire ruoli e compiti, spingendo le amministrazioni a definire con precisione chi fa che cosa in materia di prevenzione incendi.
Il decreto del 14 agosto 2025 dà alle università un orizzonte temporale definito, chiede di trasformare proroghe e deroghe in un percorso di adeguamento reale, chiede di accompagnare le opere con una gestione più consapevole del rischio incendio. Ora la sfida si sposta sui campus: sta alle amministrazioni cogliere questa scadenza non solo come obbligo giuridico, ma come occasione per costruire ambienti di studio e di lavoro più sicuri, più moderni, più coerenti con l’idea di università come luogo di crescita, ricerca e responsabilità verso la comunità che li abita.