La normativa in materia di sicurezza antincendio nelle strutture ricettive si è evoluta profondamente nell’ultimo trentennio, passando da un approccio fondamentalmente prescrittivo basato sul D.M. 9 aprile 1994 a un modello prestazionale introdotto dal Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) e integrato da regole tecniche verticali specifiche per gli alberghi (RTV V.5).
Il recente volume INAIL del 2023 ha rivisitato queste linee guida, offrendo un quadro organico per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle misure antincendio negli edifici a destinazione turistico-alberghiera; allo stesso tempo, il legislatore ha imposto scadenze precise per l’adeguamento agli standard, rinviate al 31 dicembre 2026 per gli alberghi con oltre 25 posti letto dal “Milleproroghe 2025”.
Oggi qualsiasi intervento strutturale o impiantistico in un albergo deve confrontarsi con un duplice binario progettuale: il rispetto delle prescrizioni minime o il conseguimento di livelli di prestazione antincendio ben definiti.
La regola tradizionale, sancita dal D.M. 9 aprile 1994, rappresenta ancora il punto di partenza obbligatorio per le strutture alberghiere con più di 25 posti letto, imponendo requisiti prescrittivi su compartimentazioni, resistenza al fuoco delle strutture e vie di esodo; con l’entrata in vigore del D.M. 3 agosto 2015, il Codice di Prevenzione Incendi ha introdotto un approccio prestazionale, permettendo al progettista di calibrare le misure antincendio in funzione del profilo di rischio e dei livelli di prestazione desiderati.
Le nuove regole tecniche verticali, come la V.5 dedicata alle attività ricettive turistico-alberghiere, integrano le indicazioni orizzontali del Codice con specificità quali l’allestimento delle zone dormitorio, l’ubicazione degli impianti sprinkler e l’ottimizzazione dei piani di evacuazione.
La progettazione antincendio di un albergo prevede l’installazione di sistemi di rivelazione e allarme conformi alle norme, comprensivi di rivelatori di fumo, pulsanti manuali e dispositivi audio-visivi per l’evacuazione tempestiva degli ospiti: le reti idranti e gli impianti sprinkler, obbligatori in determinate tipologie di struttura e categoria di rischio, devono essere dimensionati secondo le portate richieste dalla regola orizzontale, garantendo coperture integrate con gli estintori portatili posizionati in punti strategici; la sicurezza delle vie di fuga è assicurata da uscite di emergenza segnalate e illuminate, con limiti di percorrenza massima e larghezze che consentono lo scorrimento regolare delle persone in condizioni di panico controllato.
Accanto all’aspetto progettuale, la normativa sottolinea l’importanza di un piano di gestione dell’emergenza redatto dal datore di lavoro e condiviso con il personale, comprensivo di procedure di evacuazione, punti di raccolta esterni e nominativi dei responsabili antincendio. La formazione del personale, obbligatoria e aggiornata periodicamente, deve coprire l’uso corretto degli estintori, la conoscenza delle vie di fuga e il comportamento da tenere in caso di incendio, inclusa la simulazione di esercitazioni pratiche: tale attività non solo risponde a un obbligo di legge, ma costituisce un elemento determinante per ridurre il rischio di panico e garantire un’uscita ordinata degli ospiti.
Il termine originario per l’adeguamento degli alberghi alle disposizioni antincendio era fissato al 2025, ma è stato prorogato al 31 dicembre 2026 dal Decreto Milleproroghe 2025 per dare alle imprese il tempo necessario a completare tutti gli interventi strutturali e impiantistici richiesti: il mancato rispetto di tali scadenze comporta il rischio di sanzioni amministrative, sospensione dell’attività e responsabilità penali in caso di danni a persone o cose.