La recente tragedia di Crans-Montana ha riportato al centro dell’attenzione pubblica il tema della sicurezza antincendio nei luoghi di intrattenimento. In risposta a questo drammatico evento, il Ministero dell’Interno, attraverso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha emanato una circolare operativa volta a fornire indirizzi uniformi su tutto il territorio nazionale per distinguere, ai fini della prevenzione incendi, le attività di bar e ristorazione dai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, in particolare discoteche e sale da ballo.
Il documento rappresenta un intervento importante per chiarire una questione che negli anni ha dato luogo a interpretazioni difformi e prassi applicative non sempre omogenee sul territorio: l’obiettivo principale è stabilire con precisione quando un’attività di somministrazione di alimenti e bevande resta esclusa dalle normative più stringenti del D.P.R. 151/2011 e quando, invece, l’intrattenimento diventa prevalente, facendo scattare l’applicazione della normativa antincendio prevista per i locali di pubblico spettacolo, con tutti i conseguenti obblighi progettuali e gestionali che ne derivano.
La finalità della circolare ministeriale è duplice: da un lato, garantire un’applicazione omogenea delle norme di prevenzione incendi su tutto il territorio nazionale, evitando disparità di trattamento tra diverse realtà locali; dall’altro, chiarire l’inquadramento corretto di bar e ristoranti rispetto alle attività più specifiche come discoteche, sale da ballo e locali assimilabili, alla luce delle prassi difformi che si sono consolidate nel corso degli anni in assenza di indicazioni precise e vincolanti.
Un primo aspetto fondamentale chiarito dai Vigili del Fuoco riguarda il fatto che i bar e i ristoranti, in linea di principio, non sono attività soggette agli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011, proprio perché non sono ricompresi nell’Allegato I del decreto stesso. Ma esistono importanti eccezioni a questo principio generale: se questi locali vengono inseriti all’interno di attività che sono invece disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, dovranno necessariamente osservare le relative prescrizioni. Inoltre, rimangono soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, come ad esempio gli impianti di produzione di calore di potenzialità superiore a centosedici kilowatt.
Il confine tra la semplice somministrazione e il pubblico spettacolo viene tracciato con particolare attenzione dalla circolare: i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici, secondo quanto stabilito dagli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sono assoggettati a verifica di agibilità e, sotto il profilo antincendio, alle regole tecniche specificamente dedicate a questo tipo di attività. Rientrano in questo ambito normativo tutti quei locali in cui l’intrattenimento costituisce l’attività prevalente, caratterizzati da un elevato affollamento e dalla permanenza prolungata del pubblico all’interno degli spazi.
Una particolare attenzione viene dedicata dal documento alle attività accessorie che spesso si svolgono all’interno di bar e ristoranti, come la musica dal vivo e il karaoke: il decreto ministeriale del 19 agosto 1996 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove vengono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo, nonché i pubblici esercizi nei quali è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché siano rispettate due condizioni fondamentali. La prima condizione è che non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni e la seconda è che la capienza della sala non superi le cento persone. In questi casi, così come nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante senza che scattino le normative più restrittive previste per i locali di pubblico spettacolo.
La circolare, però, sottolinea come qualsiasi cambio di assetto, di layout o di gestione dell’affollamento imponga una rivalutazione complessiva dell’attività: ciò significa che un locale che inizia come semplice ristorante con musica di sottofondo potrebbe, modificando la propria organizzazione degli spazi o le modalità di accoglienza del pubblico, trovarsi nella necessità di adeguarsi alle norme previste per il pubblico spettacolo.
Sul fronte delle norme antincendio applicabili, il Ministero dell’Interno ricorda che bar e ristoranti, in via generale, non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi. Di conseguenza, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, che deve essere sviluppata dal datore di lavoro secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 3 settembre 2021: tale decreto stabilisce i criteri generali atti a individuare le misure intese a evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, oltre alle misure precauzionali di esercizio.
Come indicato all’articolo 3 del decreto del 3 settembre 2021, infatti, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere identificati seguendo due strade alternative: la prima possibilità consiste nell’applicare il Codice di prevenzione incendi contenuto nel decreto ministeriale del 3 agosto 2015, con l’individuazione del profilo di rischio e dei livelli di prestazione per le dieci misure antincendio previste; la seconda opzione è rappresentata dall’allegato I allo stesso decreto del 3 settembre 2021, comunemente definito “Minicodice”, applicabile ai luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, laddove ne ricorrano i presupposti.
Quindi, per quanto riguarda bar e ristoranti si registra l’assenza di una regola tecnica specifica, con le misure definite tramite la valutazione del rischio incendio secondo il decreto del 3 settembre 2021, applicando il Codice di prevenzione incendi o il cosiddetto “Minicodice”. Per le attività di pubblico spettacolo, invece, si applica il decreto ministeriale del 19 agosto 1996 oppure la regola tecnica verticale numero quindici del Codice, oltre all’assoggettamento al D.P.R. 151/2011 per quanto riguarda l’attività numero 65.
Un aspetto particolarmente rilevante, spesso sottovalutato, riguarda la gestione dell’emergenza e il ruolo di tutti gli occupanti del locale: la pianificazione dell’emergenza antincendio deve necessariamente considerare non soltanto i lavoratori, ma tutti gli occupanti presenti all’interno dell’attività. Il piano antincendio diventa obbligatorio anche nei locali aperti al pubblico con oltre cinquanta persone presenti contemporaneamente, con un’attenzione specifica che deve essere riservata alle persone con esigenze speciali, che richiedono misure di assistenza e modalità di evacuazione adeguate alle loro condizioni.
In particolare, il decreto ministeriale del 2 settembre 2021 stabilisce all’articolo 2 l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, nonché di predisporre il piano di emergenza in tre casi specifici: il primo caso riguarda i luoghi di lavoro dove sono occupati almeno dieci lavoratori; il secondo caso si riferisce ai luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori effettivamente impiegati; il terzo caso concerne i luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, numero 151.
Le indicazioni operative contenute nella circolare hanno importanti implicazioni per i tecnici antincendio, che si trovano chiamati a svolgere un ruolo di valutazione che va oltre la semplice verifica formale. Il professionista deve infatti valutare non solo la tipologia formale dell’attività, ma anche e soprattutto le modalità concrete di esercizio, verificando se l’intrattenimento offerto altera la natura originaria del locale e comporta un aumento significativo del rischio incendio.
La circolare, disponibile come allegato al documento pubblicato dal Ministero dell’Interno con il numero 678 del 2026, rappresenta uno strumento operativo fondamentale per tutti i soggetti coinvolti nella filiera della sicurezza antincendio: dai gestori dei locali ai progettisti, dai tecnici antincendio agli organi di controllo. L’obiettivo finale è garantire che ogni luogo di intrattenimento, qualunque sia la sua denominazione formale, rispetti gli standard di sicurezza adeguati al livello di rischio effettivamente presente, proteggendo così la vita e l’incolumità delle persone che lo frequentano.
