02.06.2023
SCIA parziale per l’adeguamento antincendio delle strutture turistico-alberghiere entro il 30 giugno 2023Tra un mese scade il termine per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, che devono presentare al Comando dei Vigili del Fuoco la SCIA parziale. Questa SCIA attesta il rispetto di almeno sei delle prescrizioni di adeguamento antincendio. Ricordiamo che il Decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022), convertito in legge n. 14/2023, ha introdotto l'articolo 12-bis, che modifica il comma 1122 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017. Secondo questa norma, le attività ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto, esistenti prima dell'entrata in vigore della regola tecnica del decreto del Ministro dell'Interno del 9 aprile 1994 e che soddisfano i requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, devono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia, è possibile ottenere una proroga presentando entro il 30 giugno 2023 al comando provinciale dei vigili del fuoco la SCIA parziale, che attesta il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni:
  • Resistenza al fuoco delle strutture.
  • Reazione al fuoco dei materiali.
  • Compartimentazioni.
  • Corridoi.
  • Scale.
  • Ascensori e montacarichi.
  • Impianti idrici antincendio.
  • Vie di uscita ad uso esclusivo (esclusi i punti con materiali infiammabili).
  • Vie di uscita ad uso promiscuo (esclusi i punti con materiali infiammabili)
  • Locali adibiti a depositi.
Per i rifugi alpini, il termine è prorogato al 31 dicembre 2023. Inoltre, fino al completo adeguamento, i titolari delle strutture ricettive (coloro che hanno completato con successo il periodo di addestramento previsto dalla legge n. 139/2006 sono autorizzati ad attuare le misure di prevenzione incendi, controllo degli incendi e gestione delle emergenze senza dover frequentare ulteriori corsi o ottenere attestati) devono:
  • Effettuare regolarmente controlli per verificare la funzionalità e l'accessibilità dei dispositivi di sicurezza come porte di emergenza, percorsi di evacuazione, estintori, illuminazione di sicurezza e impianti di allarme.
  • Applicare le misure previste dal DM 16 marzo 2012.
  • Informare adeguatamente i lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio.
  • Integrare il piano di emergenza con misure specifiche basate sull'analisi dei rischi residui e sulla presenza di cantieri all'interno delle strutture.
  • Assicurare che il personale responsabile della prevenzione incendi, del controllo degli incendi e della gestione delle emergenze segua un corso di formazione adeguato (almeno di tipo 2-FOR secondo l'allegato III al DM 2 settembre 2021).