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18.07.2025
Il rinvio del divieto UE del PFOA nelle schiume antincendio

Il 14 luglio 2025 la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2025/1399, che posticipa dal 4 luglio 2025 al 3 dicembre 2025 il divieto di produzione, commercializzazione e utilizzo dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e composti correlati nelle schiume antincendio per applicazioni su incendi di liquidi infiammabili (Class B): la decisione scaturisce dalle difficoltà tecniche riscontrate dagli operatori nel misurare i livelli di PFOA nei sistemi esistenti e dalla complessità di rimpiazzare i quantitativi ampi di schiume ancora in circolazione.

Contestualmente, il regolamento introduce limiti temporanei più elevati per la presenza non intenzionale di PFOA nelle schiume già installate (UTC fino a 1 mg/kg per PFOA e 10 mg/kg per composti correlati) e stabilisce un limite di 10 mg/kg per i residui in schiume fluorine-free montate dopo operazioni di pulizia, con validità triennale fino al 3 agosto 2028. Questa proroga rappresenta l’estensione massima consentita dalla Convenzione di Stoccolma sui POPs e mira a garantire una transizione graduale verso alternative prive di PFAS, pur mantenendo condizioni di sicurezza antincendio.

L’acido perfluoroottanoico (PFOA) è un composto perfluorurato appartenente alla classe dei PFAS, noti come “sostanze chimiche eterne” per la loro estrema persistenza in ambiente e organismi viventi: utilizzato per decenni nella produzione di materiali resistenti all’acqua e al grasso, il PFOA è stato inserito nell’Allegato I del Regolamento (EU) 2019/1021 sui POPs a partire dal 2020; numerosi studi evidenziano che i PFAS, incluso il PFOA, possono accumularsi nella catena alimentare e causare effetti tossici a lungo termine, quali problemi endocrini, immunotossicità e possibili potenzialità cancerogene.

Il Regolamento (EU) 2019/1021 vieta la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso di PFOA, suoi sali e composti correlati, con alcune specifiche deroga per sistemi antincendio fissi e mobili già installati, in vigore fino al 4 luglio 2025: a seguito delle difficoltà segnalate dagli Stati membri e dall’industria, la Commissione ha adottato il Regolamento delegato (EU) 2025/1399, pubblicato sull’Official Journal il 14 luglio 2025, con entrata in vigore il 3 agosto 2025. L’atto modifica l’Allegato I del Regolamento sui POPs, aggiornando la data di scadenza dell’esenzione e ridefinendo i limiti UTC per i residui in schiume già in uso e in schiume fluorine-free.

Le principali novità del Regolamento (EU) 2025/1399 sono:
– Proroga dell’esenzione specifica: il termine per la fase-out del PFOA in schiume antincendio passa dal 4 luglio 2025 al 3 dicembre 2025, durata massima consentita dalla Convenzione di Stoccolma
– Limiti UTC temporanei: per le schiume già installate, UTC fino a 1 mg/kg per PFOA (0,0001 % w/w) e 10 mg/kg per composti correlati (0,001 % w/w), validi fino al 3 agosto 2028.
– Residui in schiume fluorine-free: nuove schiume installate dopo pulizia del sistema non devono superare 10 mg/kg totali di PFOA e composti correlati.
– Chiarezza terminologica: il termine “schiuma antincendio” ora include miscele, concentrati e soluzioni per la produzione di schiuma.
– Uso retroattivo consentito: articoli contenenti PFOA già in uso alla scadenza dell’esenzione possono continuare a essere impiegati.

Oltre al PFOA, l’UE sta lavorando su restrizioni più ampie per i PFAS: il REACH Entry 68 vieta i C9-C14 PFCAs dal 4 luglio 2025, e il PFHxA (C6) sarà limitato dall’aprile 2026; ECHA ha proposto un’estensione del bando a tutti i PFAS negli AFFF, in discussione dopo il voto favorevole degli Stati membri nell’aprile 2025.