04.04.2026
Come cambia il rimborso accise su gasolio e HVO nel 2026

Il primo trimestre 2026 ha cambiato in modo sensibile il quadro del rimborso accise per l’autotrasporto, perché nello stesso periodo convivono due aliquote diverse, più regimi fiscali per il carburante e una compilazione della dichiarazione che richiede una distinzione puntuale tra gasolio, HVO sostenibile, HVO privo di attestazione e, nei casi residuali, prodotti riferibili a immissioni in consumo precedenti al 1° gennaio 2026. La finestra per presentare le domande è stata aperta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nota n. 196676 del 27 marzo 2026, con presentazione delle istanze dal 1° aprile al 30 aprile 2026.

Dal 1° gennaio 2026 al 18 marzo 2026 l’accisa sul gasolio usato come carburante è stata fissata a 672,90 euro per 1.000 litri, mentre dal 19 marzo 2026 il decreto-legge 18 marzo 2026 n. 33 ha rideterminato temporaneamente l’aliquota a 472,90 euro per 1.000 litri.

L’HVO rende il quadro ancora più tecnico: il decreto legislativo 28 marzo 2025 n. 43 ha mantenuto per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento un’aliquota ridotta pari a 617,40 euro per 1.000 litri, per cinque anni a decorrere dal 15 maggio 2025, quando il prodotto rispetta le condizioni di sostenibilità richiamate dall’articolo 3, comma 4; nelle sintesi pubblicate da associazioni di categoria e soggetti confindustriali, queste condizioni vengono collegate all’articolo 44, paragrafo 5, del Regolamento UE n. 651/2014, ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni della Direttiva UE 2018/2001 e alle materie prime dell’allegato IX. La conseguenza pratica è chiara: nel rimborso accise 2026 la parola HVO da sola non basta più, serve sapere quale HVO è stato acquistato e con quale attestazione.

Per gasolio e HVO non conforme ai requisiti di sostenibilità il recupero è pari a 269,68 euro per 1.000 litri per i consumi dal 1° gennaio al 18 marzo 2026 e a 69,68 euro per 1.000 litri per i consumi dal 19 marzo al 31 marzo 2026; per l’HVO sostenibile certificato il rimborso resta pari a 214,18 euro per 1.000 litri per l’intero trimestre; per l’HVO di cui non siano disponibili attestazioni del fornitore il recupero è pari a 214,18 euro per 1.000 litri fino al 18 marzo e a 69,68 euro per 1.000 litri dal 19 marzo; per i quantitativi riferibili, in via residuale, a prodotti immessi in consumo prima del 1° gennaio 2026 il valore indicato è di 229,18 euro per 1.000 litri.

Nel primo trimestre 2026 serve ricostruire il percorso del carburante attraverso fatture, anche differite, dettagli dei rifornimenti, documenti e-DAS per gli impianti privati e informazioni fornite dal venditore sulla natura del prodotto. La distinzione tra HVO sostenibile e HVO privo di attestazione dipende proprio dai dati trasmessi dal fornitore. Per le imprese di autotrasporto restano poi i requisiti soggettivi e tecnici del beneficio. Sono ammessi i consumi relativi a veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe ambientale Euro 5 o superiore; la targa deve comparire nella fattura elettronica; il consumo riconoscibile è contenuto entro il limite di un litro per chilometro percorso. La documentazione dichiarativa mantiene inoltre rilevanza penale in caso di dati non veritieri, quindi l’errore di classificazione o di imputazione temporale non è soltanto un problema contabile, incide direttamente sulla tenuta dell’istanza e sul rischio connesso alla dichiarazione resa.

L’istanza, infine, può essere inviata tramite Servizio Telematico Doganale EDI oppure presentata all’ufficio delle Dogane competente, secondo le modalità ammesse; il credito può poi essere utilizzato in compensazione con codice tributo 6740 dopo sessanta giorni dalla presentazione, in assenza di rilievi dell’amministrazione, oppure richiesto a rimborso in denaro. Per i crediti maturati sul primo trimestre 2026, diverse fonti associative che richiamano l’informativa ADM, indicano il termine del 31 dicembre 2027 per la compensazione e il 30 giugno 2028 per l’eventuale istanza di rimborso delle eccedenze non compensate.