Il primo trimestre 2026 ha cambiato in modo sensibile il quadro del rimborso accise per l’autotrasporto, perché nello stesso periodo convivono due aliquote diverse, più regimi fiscali per il carburante e una compilazione della dichiarazione che richiede una distinzione puntuale tra gasolio, HVO sostenibile, HVO privo di attestazione e, nei casi residuali, prodotti riferibili a immissioni in consumo precedenti al 1° gennaio 2026. La finestra per presentare le domande è stata aperta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nota n. 196676 del 27 marzo 2026, con presentazione delle istanze dal 1° aprile al 30 aprile 2026.
Dal 1° gennaio 2026 al 18 marzo 2026 l’accisa sul gasolio usato come carburante è stata fissata a 672,90 euro per 1.000 litri, mentre dal 19 marzo 2026 il decreto-legge 18 marzo 2026 n. 33 ha rideterminato temporaneamente l’aliquota a 472,90 euro per 1.000 litri.
L’HVO rende il quadro ancora più tecnico: il decreto legislativo 28 marzo 2025 n. 43 ha mantenuto per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento un’aliquota ridotta pari a 617,40 euro per 1.000 litri, per cinque anni a decorrere dal 15 maggio 2025, quando il prodotto rispetta le condizioni di sostenibilità richiamate dall’articolo 3, comma 4; nelle sintesi pubblicate da associazioni di categoria e soggetti confindustriali, queste condizioni vengono collegate all’articolo 44, paragrafo 5, del Regolamento UE n. 651/2014, ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni della Direttiva UE 2018/2001 e alle materie prime dell’allegato IX. La conseguenza pratica è chiara: nel rimborso accise 2026 la parola HVO da sola non basta più, serve sapere quale HVO è stato acquistato e con quale attestazione.
Per gasolio e HVO non conforme ai requisiti di sostenibilità il recupero è pari a 269,68 euro per 1.000 litri per i consumi dal 1° gennaio al 18 marzo 2026 e a 69,68 euro per 1.000 litri per i consumi dal 19 marzo al 31 marzo 2026; per l’HVO sostenibile certificato il rimborso resta pari a 214,18 euro per 1.000 litri per l’intero trimestre; per l’HVO di cui non siano disponibili attestazioni del fornitore il recupero è pari a 214,18 euro per 1.000 litri fino al 18 marzo e a 69,68 euro per 1.000 litri dal 19 marzo; per i quantitativi riferibili, in via residuale, a prodotti immessi in consumo prima del 1° gennaio 2026 il valore indicato è di 229,18 euro per 1.000 litri.
Nel primo trimestre 2026 serve ricostruire il percorso del carburante attraverso fatture, anche differite, dettagli dei rifornimenti, documenti e-DAS per gli impianti privati e informazioni fornite dal venditore sulla natura del prodotto. La distinzione tra HVO sostenibile e HVO privo di attestazione dipende proprio dai dati trasmessi dal fornitore. Per le imprese di autotrasporto restano poi i requisiti soggettivi e tecnici del beneficio. Sono ammessi i consumi relativi a veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe ambientale Euro 5 o superiore; la targa deve comparire nella fattura elettronica; il consumo riconoscibile è contenuto entro il limite di un litro per chilometro percorso. La documentazione dichiarativa mantiene inoltre rilevanza penale in caso di dati non veritieri, quindi l’errore di classificazione o di imputazione temporale non è soltanto un problema contabile, incide direttamente sulla tenuta dell’istanza e sul rischio connesso alla dichiarazione resa.
L’istanza, infine, può essere inviata tramite Servizio Telematico Doganale EDI oppure presentata all’ufficio delle Dogane competente, secondo le modalità ammesse; il credito può poi essere utilizzato in compensazione con codice tributo 6740 dopo sessanta giorni dalla presentazione, in assenza di rilievi dell’amministrazione, oppure richiesto a rimborso in denaro. Per i crediti maturati sul primo trimestre 2026, diverse fonti associative che richiamano l’informativa ADM, indicano il termine del 31 dicembre 2027 per la compensazione e il 30 giugno 2028 per l’eventuale istanza di rimborso delle eccedenze non compensate.
