La novità, per molte aziende di autotrasporto, non è tanto se si può chiedere il rimborso delle accise, ma come bisogna dimostrare che carburante è stato effettivamente utilizzato. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti aggiornato le regole operative per la richiesta relativa al quarto trimestre 2025 (consumi dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025) e ha messo a disposizione un software aggiornato per compilare la dichiarazione. La finestra temporale prevede che le domande vanno presentate dal 1° gennaio 2026 ed entro il 2 febbraio 2026, tramite Servizio Telematico Doganale oppure, in alternativa, in forma cartacea presso l’ufficio competente.
Il punto di partenza è l’aumento dell’accisa sul gasolio scattato il 15 maggio 2025: l’aliquota ordinaria è salita da 617,40 a 632,40 euro per 1.000 litri, ma la normativa ha mantenuto un trattamento più leggero per l’HVO ecosostenibile, che resta assoggettato a 617,40 euro per 1.000 litri, ma solo se rispetta i requisiti di sostenibilità previsti dalle regole europee richiamate dall’Agenzia.
Qui entra in gioco il tema della certificazione: l’HVO può essere tassato meno del gasolio tradizionale, ma deve risultare conforme ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni, e legato a specifiche filiere di materie prime ammesse.
Fin qui, potrebbe sembrare un tecnicismo fiscale, ma, per l’autotrasportatore, la differenza diventa molto concreta quando si passa dal livello dell’accisa al livello del rimborso:, quest’ultimo, infatti, è calcolato come differenza tra l’aliquota gravante sul prodotto e l’aliquota agevolata del gasolio professionale; se cambia l’accisa a monte, cambia anche la misura del rimborso riconoscibile. È per questo che, nel materiale operativo, vengono indicati importi diversi a seconda che si tratti di gasolio/HVO non conforme ai requisiti di sostenibilità oppure di HVO conforme.
Cosa succede, visto che capita spesso, quando l’impresa si rifornisce di HVO, ma la documentazione non consente di accertarne con chiarezza le caratteristiche ambientali? L’Agenzia, per ragioni di tutela fiscale, ha stabilito che se non è possibile verificare le caratteristiche dell’HVO fornito si applica comunque l’aliquota minima di 617,40 euro per 1.000 litri. Questo evita che l’incertezza documentale trascini automaticamente il carburante nel regime più penalizzante dell’accisa ordinaria da 632,40, ma obbliga l’azienda a dichiarare correttamente la fattispecie, distinguendo i consumi in modo coerente con le informazioni effettivamente disponibili.
È qui che entrano in scena i famosi quadri della dichiarazione: nel quarto trimestre 2025, secondo le istruzioni richiamate dalla stampa di settore, le casistiche operative vengono ricondotte a tre situazioni:
– quando gasolio e HVO non rispettano i requisiti di sostenibilità, il rimborso indicato è pari a 229,18 euro per 1.000 litri e confluisce nel Quadro A-1;
– quando l’HVO è ecosostenibile e certificato, il rimborso scende a 214,18 euro per 1.000 litri e va indicato nel Quadro A-2;
– quando invece l’HVO è stato acquistato ma le informazioni del fornitore non sono sufficienti a qualificare il prodotto, l’Agenzia fa applicare comunque l’aliquota minima e, di conseguenza, la misura del rimborso resta quella da 214,18 euro per 1.000 litri, da riportare nel Quadro A-3.
In pratica, la qualità della richiesta di rimborso dipende dalla qualità del flusso informativo lungo la filiera del rifornimento: se il fornitore trasferisce dati chiari e verificabili, l’azienda può attribuire i consumi alla categoria corretta; se quei dati non arrivano, la regola di tutela fiscale evita lo scenario peggiore, ma impone comunque una classificazione prudenziale.
Accanto alla parte carburante, resta invariata la cornice generale del beneficio, che continua a essere molto selettiva ossia il rimborso riguarda soltanto determinati veicoli e condizioni d’uso: in particolare, vengono richiamati i mezzi con massa pari o superiore a 7,5 tonnellate e appartenenti a classi ambientali Euro 5 o superiori; inoltre è confermato il limite quantitativo massimo di 1 litro per chilometro percorso come rapporto rappresentativo di consumo, con l’avvertimento che dichiarazioni oltre soglia non vengono accettate e che le dichiarazioni hanno rilevanza penale.
C’è poi un dettaglio operativo che è la targa: le ricostruzioni disponibili ricordano che, ai fini della fruizione del rimborso, resta obbligatoria l’indicazione della targa del veicolo rifornito in fattura elettronica; se manca, si rischia l’esclusione dal beneficio.
Infine, una volta presentata la dichiarazione, il rimborso può trasformarsi in credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite F24 oppure, in alternativa, può essere richiesto in denaro. Nelle indicazioni riportate, per la compensazione viene richiamato un utilizzo a valle della presentazione (dopo 60 giorni senza rilievi), con riferimento al codice tributo 6740 e con la possibilità di usare il credito entro l’anno successivo a quello di maturazione, mentre l’eventuale eccedenza non compensata va chiesta a rimborso entro termini specifici.
