La novità europea sulle schiume antincendio con PFAS (soprattutto per chi opera attorno a depositi carburante, impianti industriali, sistemi fissi a schiuma ed estintori) è il Regolamento (UE) 2025/1988, che interviene sulla composizione di un agente estinguente e sul modo in cui quel prodotto può restare in servizio, essere gestito, etichettato, sostituito, tracciato e infine eliminato lungo tutta la filiera d’uso.
La nuova restrizione inserita nell’allegato XVII del REACH porta a un divieto generale di immissione sul mercato e di uso delle schiume antincendio con PFAS a concentrazione pari o superiore a 1 mg/l, calcolata come somma di tutte le PFAS, a decorrere dal 23 ottobre 2030; ma il motivo per cui questa misura pesa così tanto, anche fuori dal perimetro strettamente normativo, sta nel fatto che la Commissione l’ha presentata come uno strumento per ridurre una delle fonti più importanti di emissione ambientale di PFAS, stimando che, senza restrizione, nell’Unione continuerebbero a essere rilasciate ogni anno circa 470 tonnellate di queste sostanze, con effetti su suolo, acque e esposizione degli operatori antincendio. Il regolamento è stato pubblicato il 3 ottobre 2025 e, secondo la Commissione, è entrato formalmente in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
La stessa guida tecnica predisposta per accompagnare la transizione ricorda che, prima ancora di questa restrizione generale sulle schiume antincendio, alcuni PFAS erano già stati colpiti da divieti o restrizioni specifiche, sia nell’ambito del regolamento POP sia all’interno del REACH; PFOS e PFHxS, ad esempio, erano già stati storicamente utilizzati nelle schiume e poi vietati in ambito UE, mentre anche le chimiche più recenti, comprese quelle legate a PFHxA e ad altri sottogruppi di PFAS impiegati nelle formulazioni moderne, erano già entrate nel mirino del legislatore.
Proprio perché il legislatore sa che non tutti i contesti possono essere convertiti nello stesso momento, il regolamento costruisce una transizione a scadenze differenziate: fino al 23 ottobre 2026 resta ammessa l’immissione sul mercato di schiume PFAS negli estintori portatili; fino al 23 aprile 2027 quella delle schiume alcol-resistenti negli estintori portatili; fino al 23 aprile 2027 resta consentito l’uso per addestramento e test, con eccezioni e condizioni precise, nonché per i servizi antincendio pubblici e per quelli privati che svolgono funzione di servizio pubblico; fino al 31 dicembre 2030 è ancora consentito l’uso negli estintori portatili; e fino al 23 ottobre 2035 si estende la deroga, tra gli altri, agli stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso, agli impianti offshore oil & gas, alle navi militari e ad alcune navi civili con schiuma già imbarcata prima del 23 ottobre 2025.
È infatti dal 23 ottobre 2026 che il regolamento diventa un insieme di obblighi gestionali immediati: le schiume con PFAS che restano utilizzabili in deroga devono essere impiegate solo per incendi di classe B, cioè quelli che coinvolgono liquidi infiammabili; le emissioni verso le matrici ambientali e l’esposizione umana devono essere ridotte al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile. Inoltre, per i siti che continuano a usare queste schiume occorre predisporre un piano di gestione specifico per il luogo d’uso, da riesaminare ogni anno e da conservare per almeno quindici anni, con indicazione dei volumi presenti, delle condizioni d’uso, delle modalità di raccolta e trattamento dei residui, delle procedure di pulizia delle attrezzature, delle azioni da attivare in caso di perdite accidentali e della strategia di sostituzione verso schiume fluorine-free. Al contempo, dal 23 ottobre 2026 scattano anche obblighi di etichettatura per le schiume immesse sul mercato, per le scorte inutilizzate e per i rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue generate dal loro utilizzo, quando la concentrazione raggiunge o supera 1 mg/l.
Per chi lavora nel mondo dei serbatoi e dei depositi, la disciplina europea non chiede semplicemente di comprare una schiuma nuova, ma obbliga a ragionare sull’intero sistema che quella schiuma attraversa, dai serbatoi di stoccaggio del concentrato ai dosatori, dalle linee ai monitori, dalle camere schiuma ai bacini di contenimento, fino alle acque di lavaggio e ai residui che, una volta generati, non possono più essere trattati come un sottoprodotto marginale. Lo stesso impianto normativo ammette, in via temporanea, che dopo una pulizia effettuata secondo le migliori tecniche disponibili le schiume fluorine-free provenienti da attrezzature precedentemente contaminate possano contenere PFAS fino a 50 mg/l, escludendo però gli estintori portatili.
