28.08.2026
Prorogato di un anno l’adeguamento antincendio previsto dal D.M. 19 marzo 2015 per le strutture sanitarie

Le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio disciplinato dal D.M. 19 marzo 2015 dispongono di un ulteriore anno per completare alcune delle fasi previste dal programma di messa a norma. La proroga è stata introdotta dalla legge 7 agosto 2026, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107; l’articolo 13-octies interviene espressamente sui termini del decreto del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2015, che aveva aggiornato la regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private.

Il differimento non riguarda indistintamente tutte le strutture sanitarie, ma quelle che hanno aderito al piano di adeguamento previsto dal decreto del 2015 e che non sono in grado di completare i lavori programmati entro le scadenze successive alla prima fase. Il D.M. 19 marzo 2015 disciplina, tra le altre, le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero oppure in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno, con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della precedente disciplina del 18 settembre 2002 e che non avevano ancora completato l’adeguamento antincendio richiesto. Per queste attività il percorso normativo è stato costruito fin dall’origine come un processo progressivo, articolato in più fasi e accompagnato dalla presentazione della relativa documentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente.

La nuova proroga interessa in particolare le fasi indicate alle lettere d) ed e) dell’articolo 2 del D.M. 19 marzo 2015, sia nel percorso ordinario di adeguamento sia nell’alternativa che consente di procedere per lotti funzionalmente autonomi. Nel primo caso, la fase prevista dalla lettera d) riguarda l’attuazione di ulteriori requisiti tecnici di sicurezza antincendio e la relativa segnalazione certificata al Comando dei Vigili del fuoco, mentre la lettera e) completa il percorso con l’adeguamento ai restanti requisiti del titolo III della regola tecnica. Nel procedimento per lotti, la lettera d) corrisponde al raggiungimento dell’adeguamento di lotti che rappresentino almeno il 70% della superficie complessiva in pianta della struttura, mentre con la fase finale prevista dalla lettera e) deve essere raggiunto il completo adeguamento del 100% della superficie.

Per poter beneficiare del nuovo differimento non è però sufficiente che i lavori siano ancora incompleti: la norma collega infatti la proroga alla regolarità delle fasi precedenti. Per il percorso ordinario, le attività interessate dalla proroga della fase d) devono essere in regola con gli adempimenti previsti dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 2, comma 1; la stessa condizione è prevista per il percorso per lotti disciplinato dal comma 2. Il medesimo criterio viene applicato anche alla fase finale prevista dalla lettera e).

Il sistema previsto dal D.M. 19 marzo 2015 associa agli interventi strutturali e impiantistici anche specifici obblighi organizzativi: già nelle prime fasi deve essere presentata la segnalazione certificata attestante il rispetto dei requisiti antincendio richiesti e deve essere predisposto un sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento. Il titolare dell’attività deve individuare un responsabile tecnico della sicurezza antincendio dotato dei requisiti previsti e assicurare la presenza di un numero congruo di addetti antincendio. Con l’avanzamento degli interventi, il sistema di gestione deve essere aggiornato considerando le ulteriori misure realizzate e, nel caso dell’adeguamento per lotti, le parti della struttura progressivamente messe a norma.

La legge n. 152/2026 introduce inoltre una disposizione specifica per gli enti e i privati responsabili delle strutture contemplate dall’articolo 5, comma 2, del decreto del 2015, ossia quelle rimaste assoggettate al precedente percorso di adeguamento perché non avevano esercitato l’opzione per applicare le nuove modalità introdotte dal D.M. 19 marzo 2015. Per queste strutture viene confermato l’obbligo di presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio entro il termine finale previsto dall’articolo 2. Prima di arrivare alla chiusura del procedimento, dovranno però adempiere entro il 31 dicembre 2026 a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), relativo alla presentazione della segnalazione certificata e all’attuazione delle prime misure di sicurezza richieste.

Il rinvio delle scadenze non determina in ogni caso una sospensione degli obblighi di sicurezza durante il periodo necessario al completamento dei lavori e l’articolo 13-octies fa espressamente salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza degli impianti: le strutture interessate devono quindi continuare a garantire le misure di prevenzione, protezione e gestione dell’emergenza applicabili durante le diverse fasi dell’adeguamento, mantenendo operativo il sistema di gestione della sicurezza antincendio e completando progressivamente gli interventi previsti fino alla presentazione della segnalazione certificata relativa al completo adeguamento della struttura.