Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola che non hanno ancora completato l’adeguamento alla normativa antincendio devono seguire un percorso articolato in due scadenze: il decreto interministeriale del 31 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile ed entrato in vigore il giorno successivo, richiede la presentazione di una prima Segnalazione certificata di inizio attività entro nove mesi dalla pubblicazione, corrispondenti all’8 gennaio 2027, mentre il completamento di tutti gli interventi e la presentazione della SCIA finale devono avvenire entro il 31 dicembre 2027. La proroga non rinvia quindi ogni adempimento alla fine del 2027, perché impone una prima fase di messa in sicurezza da documentare già all’inizio dell’anno.
Il termine finale del 31 dicembre 2027 è stato stabilito dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15. La disposizione ha prorogato i termini precedentemente fissati al 31 dicembre 2024 e ha previsto l’adozione di un decreto destinato a definire le scadenze intermedie e le misure di mitigazione del rischio applicabili durante il periodo necessario per completare i lavori. Il decreto del 31 marzo 2026 ha dato attuazione a questa previsione, trasformando la scadenza generale in un cronoprogramma operativo che interessa gli enti proprietari degli immobili e le istituzioni scolastiche responsabili della gestione quotidiana delle attività.
La prima SCIA deve attestare l’attuazione di un insieme minimo di misure previste dal decreto ministeriale 26 agosto 1992 sull’edilizia scolastica: entro l’8 gennaio 2027 devono risultare realizzati e funzionanti l’illuminazione di sicurezza, l’impianto di diffusione sonora o il sistema di allarme previsto per la gestione dell’emergenza, i dispositivi di allarme antincendio, gli estintori, la segnaletica di sicurezza e le misure organizzative relative all’esercizio dell’attività. La documentazione presentata al Comando competente dei Vigili del Fuoco deve quindi dimostrare che la scuola dispone almeno degli strumenti essenziali per rilevare e comunicare l’emergenza, orientare l’esodo, effettuare un primo intervento e mantenere sotto controllo le condizioni di esercizio.
Gli interventi rimanenti devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2027: entro la stessa data deve essere presentata una nuova SCIA che attesti il completo adeguamento alle disposizioni applicabili, comprese le caratteristiche delle strutture, la compartimentazione, le vie di uscita, gli impianti, l’accessibilità dei mezzi di soccorso e gli altri requisiti previsti dal progetto antincendio. La prima segnalazione non sostituisce quella finale e non certifica il completamento dell’intero percorso, poiché documenta esclusivamente l’attuazione delle misure individuate come prioritarie per la fase transitoria.
Gli edifici possono essere adeguati applicando il decreto ministeriale 26 agosto 1992 oppure utilizzando il Codice di prevenzione incendi del 3 agosto 2015 e la regola tecnica verticale dedicata alle attività scolastiche. Rimane utilizzabile anche un progetto approvato attraverso il procedimento di deroga previsto dal DPR 151/2011, soluzione che può essere necessaria negli immobili storici, sottoposti a vincolo o caratterizzati da condizioni costruttive che impediscono l’applicazione letterale di alcune prescrizioni. La scelta del riferimento progettuale deve essere coerente per l’intero intervento e deve essere sostenuta dalla valutazione del rischio e dalla documentazione tecnica presentata ai Vigili del Fuoco.
Anche le scuole progettate secondo il Codice di prevenzione incendi devono presentare la prima SCIA entro l’8 gennaio 2027: in questo caso la segnalazione deve attestare almeno l’attuazione delle misure riguardanti la sicurezza degli impianti elettrici, la segnaletica di esodo e orientamento, il controllo iniziale dell’incendio, la gestione della sicurezza antincendio e, quando previsto dal progetto, la rilevazione e l’allarme. Il ricorso al Codice modifica i criteri progettuali utilizzati per raggiungere i livelli di prestazione, mentre lascia invariata la necessità di documentare entro la scadenza intermedia il raggiungimento di condizioni minime effettive e verificabili. La proroga mantiene integralmente gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla sicurezza degli impianti: durante il periodo transitorio l’edificio continua a essere utilizzato da studenti, docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici, fornitori e visitatori, per cui le carenze ancora presenti devono essere analizzate nella valutazione del rischio incendio e compensate attraverso misure organizzative proporzionate. L’ente proprietario e l’istituzione scolastica devono operare nelle rispettive competenze, coordinando progettazione, lavori, manutenzione, organizzazione dell’emergenza e gestione delle interferenze prodotte dagli eventuali cantieri.
Il Documento di valutazione dei rischi deve descrivere le non conformità non ancora risolte e gli effetti che possono produrre sulla propagazione dell’incendio, sull’esodo e sull’intervento dei soccorritori. Le misure compensative devono derivare dalle condizioni reali dell’edificio, considerando il numero e la distribuzione degli occupanti, le caratteristiche delle uscite, la presenza di persone con ridotta capacità motoria o sensoriale, la reazione e la resistenza al fuoco dei materiali, il funzionamento degli impianti e la presenza di lavorazioni temporanee. La valutazione deve essere conservata presso l’attività e resa immediatamente disponibile durante i controlli delle autorità competenti. Il decreto richiede di mantenere il carico d’incendio entro valori compatibili con la resistenza al fuoco delle strutture: depositi, archivi, materiali didattici, arredi non utilizzati, carta, prodotti per la pulizia e apparecchiature accantonate devono essere gestiti evitando accumuli nelle aule, nei corridoi, nei sottoscala, nei locali tecnici e lungo le vie di esodo. I materiali che presentano caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle richieste devono essere rimossi o sostituiti, con particolare attenzione ai rivestimenti, ai tendaggi, agli elementi decorativi e ai componenti introdotti successivamente alla costruzione dell’edificio.
L’affollamento deve rimanere compatibile con la larghezza, il numero e la distribuzione delle uscite effettivamente disponibili: La presenza di una scala non utilizzabile, di una porta con apertura non conforme, di un percorso temporaneamente interrotto o di un cantiere che modifica la normale circolazione può richiedere la riduzione del numero di persone presenti in una determinata area, lo spostamento di alcune classi o la riorganizzazione degli spazi. La distribuzione degli occupanti deve essere valutata in ogni condizione di esercizio, comprese riunioni, manifestazioni, attività extrascolastiche, utilizzo delle palestre e presenza contemporanea di soggetti esterni. La sorveglianza deve essere programmata con una frequenza stabilita dal responsabile dell’attività sulla base del rischio presente. I controlli devono verificare visivamente che le uscite siano accessibili, che le porte si aprano correttamente, che i percorsi di esodo rimangano liberi, che gli estintori siano raggiungibili, che la segnaletica sia visibile e che non siano presenti danni o alterazioni capaci di ridurre il livello di sicurezza. L’esecuzione di questa attività deve essere registrata nel registro dei controlli antincendio, rendendo tracciabili le verifiche, le anomalie riscontrate e gli interventi adottati per ripristinare le condizioni previste.
Il numero degli addetti antincendio deve essere adeguato al rischio derivante dal mancato completamento dei lavori, in quanto gli incaricati devono garantire una presenza sufficiente durante l’intero orario di utilizzo dell’edificio e devono svolgere controlli preventivi sulle misure compensative, oltre ai compiti previsti dal piano di emergenza. Il personale interno può essere integrato con soggetti esterni; quando il servizio viene affidato mediante appalto, l’operatore economico deve possedere idoneità professionale e capacità tecnico-organizzativa coerenti con l’incarico. Gli addetti destinati a operare nelle scuole ancora interessate dal percorso di adeguamento devono frequentare il corso antincendio di livello 3, denominato 3-FOR, e conseguire l’attestato di idoneità tecnica previsto dalla normativa.
Nel periodo transitorio devono essere effettuate almeno due esercitazioni antincendio ogni anno, aggiuntive rispetto alle prove di evacuazione già previste dalla normativa vigente: gli scenari devono essere coerenti con il Documento di valutazione dei rischi e possono comprendere l’indisponibilità di una via di uscita, la presenza di fumo in una determinata zona, l’evacuazione di persone con esigenze particolari o la gestione di un’emergenza durante i lavori. Lo svolgimento delle esercitazioni deve essere riportato nel registro dei controlli, insieme alle criticità rilevate e alle azioni correttive necessarie. Poi, quando nell’edificio sono presenti cantieri, il piano di emergenza deve essere integrato con procedure specifiche: occorre considerare le aree interdette, le modifiche dei percorsi, la presenza di materiali da costruzione, le lavorazioni a caldo, gli impianti temporaneamente fuori servizio e la compresenza di studenti, personale scolastico e lavoratori delle imprese. Il coordinamento tra dirigente scolastico, ente proprietario, responsabili dei lavori e imprese esecutrici deve garantire che ogni modifica temporanea venga comunicata e recepita nell’organizzazione dell’esodo e nelle modalità di accesso dei mezzi di soccorso.
Gli enti locali devono utilizzare il periodo disponibile per aggiornare il censimento degli edifici ancora da adeguare, verificare lo stato dei progetti, individuare le risorse finanziarie e programmare affidamenti e lavori in funzione delle due scadenze. La pianificazione deve comprendere i tempi necessari per la progettazione esecutiva, l’eventuale valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco, le gare, l’esecuzione degli interventi, i collaudi, le certificazioni degli impianti e la predisposizione della SCIA. Gli accordi quadro e gli strumenti di acquisto messi a disposizione attraverso Consip possono ridurre i tempi amministrativi per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori, purché la scelta della procedura sia coerente con le caratteristiche dell’intervento e con il Codice dei contratti pubblici.
La Piattaforma dell’edilizia scolastica permette agli enti proprietari di aggiornare le informazioni sugli immobili, seguire lo stato degli interventi e collegare la programmazione tecnica alle risorse nazionali, regionali e del PNRR. I dati inseriti devono riflettere l’avanzamento effettivo delle attività, distinguendo gli edifici già conformi, quelli con procedure in corso, quelli che possono presentare la prima SCIA e quelli che richiedono ancora progettazione o finanziamento. La disponibilità di un quadro aggiornato consente di individuare tempestivamente gli interventi che rischiano di non raggiungere la scadenza dell’8 gennaio 2027 o il completamento definitivo previsto per il 31 dicembre dello stesso anno. Il cronoprogramma deve essere condiviso tra ente proprietario e istituzione scolastica, con l’indicazione delle opere da eseguire, delle responsabilità, delle risorse disponibili e delle misure compensative da mantenere durante ogni fase. La conclusione materiale dei lavori non esaurisce gli adempimenti, perché devono essere raccolte le dichiarazioni di conformità, le certificazioni, le asseverazioni e tutta la documentazione necessaria alla presentazione della SCIA. La scadenza del 31 dicembre 2027 riguarda quindi sia il completamento tecnico degli interventi sia la formalizzazione della conformità antincendio presso il Comando competente dei Vigili del Fuoco.
