La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica dei Vigili del Fuoco, con la nota n. 19672 del 21 settembre 2026, ha chiarito le condizioni nelle quali gli impianti destinati allo stoccaggio o al trattamento dei rifiuti sono soggetti alle procedure di prevenzione incendi previste dal D.P.R. 151/2011; il punto di partenza è che questa tipologia di impianti non risulta espressamente compresa, in quanto tale, tra le attività elencate nell’Allegato I del decreto. La presenza di un impianto di gestione dei rifiuti non determina quindi automaticamente l’assoggettamento alle procedure previste dal D.P.R. 151/2011: occorre verificare concretamente quali attività vengono svolte o sono presenti all’interno del sedime dell’impianto e se queste rientrano, sulla base delle rispettive caratteristiche e soglie dimensionali, tra quelle sottoposte ai controlli di prevenzione incendi.
Le ordinarie procedure di prevenzione incendi devono, infatti, essere attivate quando, all’interno dell’area dell’impianto di stoccaggio o trattamento, risultano presenti una o più delle specifiche attività soggette indicate nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 e vengono superati i relativi limiti di assoggettabilità. Tra gli esempi richiamati espressamente dai Vigili del Fuoco figurano le attività n. 34, 43, 44 e 70. La valutazione deve pertanto essere effettuata sulla configurazione effettiva dello stabilimento e sulle attività presenti al suo interno, verificando per ciascuna di esse la corrispondenza con le fattispecie e le soglie previste dal decreto. Il fatto che lo stoccaggio o il trattamento dei rifiuti non costituisca autonomamente una voce dell’Allegato I non esclude quindi l’applicazione del D.P.R. 151/2011 qualora nel sito siano presenti altre attività che ricadono nel suo campo di applicazione.
L’assoggettabilità ai procedimenti del D.P.R. 151/2011 deve inoltre essere distinta dagli obblighi generali di sicurezza antincendio. Gli impianti di stoccaggio o trattamento dei rifiuti devono in ogni caso rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, quando ne ricorrono le condizioni, devono essere applicate anche le disposizioni introdotte dal D.M. 26 luglio 2022, che contiene la specifica regola tecnica verticale di prevenzione incendi dedicata al settore. La regola tecnica riguarda gli stabilimenti e gli impianti nei quali lo stoccaggio dei rifiuti viene effettuato in via esclusiva oppure a servizio degli impianti di trattamento, con esclusione dei rifiuti inerti e radioattivi, e comprende, inoltre, i centri di raccolta dei rifiuti aventi superficie superiore a 3.000 m²; nei casi ricadenti nel relativo campo di applicazione, le misure previste dalla regola tecnica devono quindi essere adottate secondo le modalità stabilite dallo stesso D.M. 26 luglio 2022.
Un ulteriore obbligo riguarda direttamente il personale incaricato della gestione delle emergenze: il D.M. 2 settembre 2021, relativo ai criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e alle caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, prevede infatti che gli addetti al servizio antincendio operanti negli stabilimenti e negli impianti che effettuano lo stoccaggio dei rifiuti, secondo la definizione contenuta nell’articolo 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 152/2006, debbano conseguire l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512. L’obbligo deriva dall’articolo 5, comma 2, del D.M. 2 settembre 2021 e, nello specifico, dalla lettera r) dell’Allegato IV dello stesso decreto.
Il quadro delineato distingue quindi tre aspetti che devono essere verificati separatamente nella gestione antincendio degli impianti di rifiuti: l’eventuale presenza nel sito di attività che rendono applicabili i procedimenti del D.P.R. 151/2011, il rispetto della specifica regola tecnica verticale introdotta dal D.M. 26 luglio 2022 quando ne ricorrono le condizioni e l’obbligo di idoneità tecnica per gli addetti antincendio previsto dal D.M. 2 settembre 2021. L’assenza dello stoccaggio o del trattamento dei rifiuti come autonoma attività nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 non elimina pertanto gli obblighi di prevenzione incendi, ma richiede di individuare puntualmente quelli applicabili sulla base delle attività effettivamente presenti, delle relative soglie e delle caratteristiche dello stabilimento.
