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11.07.2025
Le nuove norme antincendio per le gallerie stradali entrano in vigore dal 7 agosto

In questa estate 2025, il 7 agosto segna una tappa decisiva in quanto entra in vigore il decreto ministeriale del 20 giugno 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 luglio, che introduce regole tecniche di prevenzione incendi specifiche per le gallerie urbane ed extraurbane non appartenenti alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T).

Le disposizioni abbracciano sia i nuovi tunnel, da progettare e costruire secondo criteri rigorosi, sia le gallerie esistenti, che avranno un arco di adeguamento distribuito in più fasi temporali, fino a un massimo di cinque anni.

La genesi di questo decreto affonda le radici nel Codice di prevenzione incendi, in particolare nel D.M. 3 agosto 2015, che già fissava principi generali per gli impianti antincendio in numerose attività soggette a controllo: tuttavia, fino a oggi mancava una regola tecnica dedicata alle gallerie stradali di competenza comunale, provinciale, regionale e statale che non fossero parte della rete TEN-T.

Con il D.M. Interno del 20 giugno 2025, le autorità competenti hanno colmato questa lacuna, definendo un “Allegato 1” ricchissimo di prescrizioni: dalle vie di esodo alla resistenza al fuoco delle strutture, dai sistemi di comunicazione di emergenza alle soglie di temperatura dei rivestimenti interni.

Il decreto nasce anche in risposta all’obbligo comunitario di informazione sancito dalla direttiva UE 2015/1535, secondo cui gli Stati membri devono notificare le misure tecniche che incidono sul mercato interno prima della loro entrata in vigore: in questo caso, l’Italia ha completato la procedura di consultazione, appoggiandosi al Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la Prevenzione Incendi, garantendo una cornice di conformità europea e competenza specialistica.

Per i tunnel ancora in fase di progettazione o costruzione, il Titolo I dell’Allegato 1 è un vero e proprio manuale di best practice: le prescrizioni spaziano dalla progettazione di uscite di emergenza in numero e spaziatura definiti, agli accessi carrabili per i mezzi di soccorso, fino a sofisticati sistemi di drenaggio per abbassare rapidamente il livello dell’acqua in caso di spegnimento dei getti antincendio; particolare rilievo viene dato alla scelta dei materiali, poiché le pareti e le strutture dovranno garantire una resistenza al fuoco di durata predeterminata, comprovata con prove sperimentali secondo le norme API e ISO.

Sotto il profilo impiantistico, si richiede l’installazione di sensori di rilevazione fumo e temperatura, diffusori di messaggi vocali in emergenza, pulsanti di allarme ben visibili e collegamenti radio dedicati per facilitare le comunicazioni tra i veicoli in panne e i centri di controllo: tutto ciò si inserisce in un’ottica di prevenzione attiva, capace di individuare tempestivamente un principio di incendio, contenere la propagazione del fuoco e veicolare i soccorsi con precisione centimetro per centimetro della galleria.

Per le infrastrutture già in esercizio alla data del 7 agosto 2025, il decreto prevede un piano di adeguamento articolato in scadenze progressive:
– immediato: adeguamento delle limitazioni di velocità e della segnaletica orizzontale e verticale riguardante i mezzi antincendio, operativi fin dal giorno dell’entrata in vigore;
– entro 6 mesi: installazione degli strumenti necessari a favorire l’intervento dei soccorsi, come rampe di accesso interne e sistemi di esercizio e manutenzione con registro digitale delle verifiche;
– entro 1 anno: realizzazione delle misure di autosoccorso, quali locali di rifugio sicuri, compartimentazione antincendio e vie di esodo protette, per consentire alle persone di mettersi in salvo autonomamente in caso di diffusione del fumo;
– entro 5 anni: completamento di tutte le altre misure, dal potenziamento delle centrali antincendio ai sistemi di ventilazione forzata, affinché ogni galleria rispetti integralmente gli standard definiti.

L’operatore dell’infrastruttura può, in caso di impedimenti tecnici o grossi fattori di aggravio, richiedere specifiche deroghe al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, secondo le procedure del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. L’effetto di queste nuove regole sarà avvertito sia sulle strade di montagna che attraversano i passi appenninici, sia nei tunnel urbani che solcano le grandi città

Per i progettisti e gli enti gestori si apre una sfida ingegneristica e gestionale senza precedenti: integrare la valutazione del rischio incendio fin dalla fase concettuale, prevedere budget di manutenzione straordinaria per l’adeguamento e formare il personale a un modus operandi improntato alla sicurezza massima.

Dal punto di vista dei cittadini e degli utenti della strada, il beneficio più tangibile sarà un innalzamento del livello di protezione nelle situazioni di emergenza, con sistemi che non lasciano nulla al caso, dai sensori distribuiti sulle volte alle luci di emergenza alimentate da batterie autonome.