02.10.2026
Manutentori antincendio, proroga operativa fino al 31 marzo 2027 per chi ha presentato domanda entro il 25 settembre

I tecnici manutentori antincendio che non hanno ancora concluso il percorso di qualificazione possono continuare temporaneamente a svolgere le attività di manutenzione e controllo fino al 31 marzo 2027, ma soltanto a precise condizioni. La disposizione transitoria è stata introdotta dal decreto del Ministero dell’Interno del 22 settembre 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre, che ha modificato il DM 1° settembre 2021, il cosiddetto Decreto Controlli, inserendo il nuovo articolo 6-bis. A partire dal 25 settembre 2026, possono beneficiare della proroga operativa esclusivamente i soggetti che entro quella stessa data avevano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti necessari alla qualificazione. questi manutentori possono proseguire il proprio lavoro mentre la procedura di valutazione è ancora in corso, fino alla conclusione della stessa e comunque non oltre il 31 marzo 2027. La proroga non sposta quindi indistintamente di altri sei mesi l’obbligo di qualificazione e non permette di presentare adesso una domanda per rientrare nel regime transitorio: tutela invece la continuità dell’attività di coloro che avevano avviato l’iter entro il termine previsto ma che, per i tempi necessari alle verifiche e agli esami, non hanno ancora ottenuto l’attestato.

Il limite del 31 marzo 2027 deve inoltre essere considerato come termine massimo e non come nuova scadenza automatica per tutti i manutentori interessati: se la valutazione dei requisiti si conclude prima di quella data, il periodo transitorio termina con la conclusione della procedura. La possibilità di continuare a lavorare è anche strettamente legata alle tipologie di presidi indicate nell’istanza presentata: il manutentore può eseguire interventi e controlli solamente sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio compresi nella domanda. Un’istanza relativa, per esempio, soltanto ad alcune tipologie di presidi non consente quindi di estendere la prosecuzione temporanea dell’attività ad altre categorie. Il DM 22 settembre 2026 motiva questa disciplina con la complessità e con i tempi necessari per le valutazioni dei requisiti specifici previsti dall’Allegato II del Decreto Controlli, introducendo così una fase di raccordo tra l’entrata a regime dell’obbligo di qualificazione e il completamento delle procedure già avviate. Anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha indicato come obiettivo del provvedimento quello di garantire la continuità delle attività di manutenzione e controllo dei sistemi di sicurezza antincendio durante il completamento delle qualificazioni.

L’obbligo previsto dall’articolo 4 del DM 1° settembre 2021 è infatti entrato pienamente in vigore il 25 settembre 2026, dopo i precedenti rinvii che ne avevano progressivamente posticipato l’operatività. Il Decreto Controlli stabilisce i criteri per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio e disciplina parallelamente la qualificazione dei tecnici incaricati di svolgere tali operazioni. La nuova disposizione del settembre 2026 non modifica nuovamente la data di entrata in vigore dell’articolo 4, ma crea un regime transitorio circoscritto ai manutentori che si erano già attivati entro il termine. La differenza è quindi sostanziale: chi possiede già la qualificazione continua a operare sulla base dell’attestato conseguito; chi non è ancora qualificato ma ha presentato regolare istanza entro il 25 settembre può proseguire temporaneamente per le tipologie richieste, fino all’esito della valutazione e al massimo fino al 31 marzo 2027; chi invece non aveva presentato l’istanza entro il termine non può avvalersi della proroga introdotta dall’articolo 6-bis.

Alla disciplina transitoria si aggiungono le indicazioni operative fornite dai Vigili del Fuoco con la circolare DCPREV n. 20188 del 24 settembre 2026: per le istanze trasmesse entro il 25 settembre era infatti previsto anche il caso dei candidati che, al momento della domanda, non disponevano ancora del pre-accordo sottoscritto con il soggetto formatore o con la sede d’esame. Limitatamente alle domande presentate entro quel termine, era possibile inserire sul portale “Corpo Digitale – Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati” una dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato si impegnava a produrre successivamente il pre-accordo, una volta sottoscritto e comunque in tempo utile per permettere la programmazione e lo svolgimento della valutazione. La possibilità di integrare successivamente questo documento non costituisce però una riapertura dei termini: resta indispensabile che l’istanza sia stata trasmessa entro il 25 settembre 2026. Per le imprese che svolgono manutenzione e per i soggetti che affidano gli interventi diventa quindi necessario verificare non soltanto l’eventuale possesso dell’attestato, ma anche, nel caso di tecnici ancora in fase di qualificazione, la regolare presentazione della domanda entro la scadenza, le specifiche tipologie di presidi comprese nell’istanza e lo stato della relativa procedura. Il 31 marzo 2027 è, quindi, la chiusura definitiva di questa finestra transitoria, pensata per consentire di completare le valutazioni già avviate senza interrompere nel frattempo le attività di manutenzione antincendio interessate.