La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha chiarito le modalità con cui i tecnici manutentori antincendio possono documentare l’esperienza professionale richiesta per accedere al percorso di qualificazione identificato come Caso 2. Con la nota DCPREV prot. n. 22572 del 15 ottobre 2026 viene riconosciuta la possibilità di sostituire l’attestazione di servizio rilasciata dall’impresa presso cui è stata svolta l’attività con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa direttamente dal candidato ai sensi dell’articolo 47, commi 1 e 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione interessa i manutentori che, alla data del 25 settembre 2022, avevano già maturato almeno tre anni di esperienza nello svolgimento di attività di manutenzione o controllo periodico degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. Per questi soggetti, la normativa prevede l’esonero dalla frequenza del corso di formazione, mantenendo tuttavia l’obbligo di sostenere la valutazione necessaria al conseguimento della qualificazione. Il chiarimento interviene su un aspetto documentale particolarmente rilevante per i candidati che hanno svolto la propria attività presso più imprese o che incontrano difficoltà nel recuperare le attestazioni dei precedenti datori di lavoro, ma introduce una possibilità applicabile indipendentemente dall’esistenza di tali difficoltà. Non è infatti necessario dimostrare l’impossibilità di ottenere la documentazione aziendale, né fornire una motivazione specifica per la scelta della dichiarazione sostitutiva. Il candidato può utilizzare direttamente questo strumento nell’ambito dell’istanza di qualificazione, purché siano rispettati i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina e sia possibile verificare la corrispondenza tra l’esperienza dichiarata e la tipologia di presidio antincendio oggetto della valutazione. La nota è indirizzata alle Direzioni regionali e interregionale e ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, ai quali viene richiesta un’applicazione uniforme delle indicazioni nelle rispettive istruttorie, senza modificare il sistema di qualificazione stabilito dal Decreto Controlli.
Il riferimento normativo principale rimane il decreto del Ministero dell’Interno del 1° settembre 2021, recante i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, adottato ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, l’allegato II, punto 1, comma 5, come sostituito dal decreto ministeriale del 13 settembre 2024, disciplina l’esonero dalla frequenza del corso di formazione per i soggetti che, alla data di entrata in vigore originariamente individuata nel 25 settembre 2022, svolgevano da almeno tre anni attività di manutenzione o controllo periodico. Tali soggetti possono accedere direttamente alla valutazione prevista dal punto 4, comma 4, del medesimo allegato, secondo le istruzioni applicative contenute nella nota DCPREV prot. n. 19631 del 3 dicembre 2024, che identifica questo percorso come Caso 2. L’esonero riguarda esclusivamente l’obbligo di frequentare il corso e non elimina la necessità di accertare le competenze tecniche richieste per lo specifico presidio antincendio. La data del 25 settembre 2022 costituisce pertanto un elemento determinante per l’accesso al percorso: il triennio deve risultare interamente maturato entro tale termine e non può essere completato attraverso periodi di attività successivi. Un manutentore che abbia raggiunto i tre anni di esperienza soltanto nel 2023, nel 2024 o negli anni successivi non soddisfa il requisito temporale previsto per l’esonero, anche qualora al momento della presentazione della domanda possieda una significativa esperienza complessiva nel settore. Analogamente, l’anzianità professionale non può essere considerata in maniera indistinta rispetto alle diverse categorie di presidi antincendio, poiché l’esperienza deve riguardare la specifica tipologia per la quale viene richiesta la qualificazione. La dichiarazione sostitutiva permette quindi di documentare un requisito già posseduto, ma non modifica la durata minima dell’esperienza, la data entro cui questa deve essere stata acquisita o l’obbligo di sottoporsi alla valutazione delle competenze.
La documentazione ordinariamente richiesta per comprovare l’esperienza professionale consiste nel curriculum vitae del candidato, corredato dall’attestazione di servizio rilasciata dall’impresa o dalle imprese presso le quali sono state svolte le attività di manutenzione e controllo periodico. La nota del 15 ottobre 2026 consente di sostituire esclusivamente questa attestazione aziendale con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, mantenendo espressamente l’obbligo di allegare il curriculum vitae. I due documenti svolgono funzioni differenti ma complementari: il curriculum ricostruisce il percorso professionale complessivo del tecnico, mentre la dichiarazione deve contenere informazioni sufficientemente precise da permettere all’amministrazione di verificare il possesso del requisito di esperienza specificamente richiesto per il Caso 2. Il documento deve quindi individuare l’attività effettivamente svolta, riconducibile alla manutenzione o al controllo periodico, identificare la tipologia di presidio antincendio oggetto dell’esame e riportare i periodi lavorativi anteriori o comunque conclusi entro il 25 settembre 2022 utili alla maturazione del triennio. Una formulazione generica, limitata ad attestare di avere lavorato nel settore della sicurezza antincendio per un determinato numero di anni, non fornisce necessariamente gli elementi richiesti per accertare la corrispondenza tra attività, durata e presidio. Nel caso di esperienze maturate presso più imprese, la ricostruzione deve consentire di distinguere i periodi e le attività pertinenti, anche attraverso l’indicazione dei rispettivi rapporti professionali, in modo da rendere verificabile la continuità o la successione temporale delle esperienze dichiarate. Qualora il candidato richieda la qualificazione per più tipologie di presidi, diventa necessario identificare l’esperienza riferibile a ciascuna di esse, evitando di attribuire automaticamente la medesima anzianità professionale a tutte le categorie. La predisposizione di un prospetto riepilogativo contenente imprese, date di inizio e fine dei periodi lavorativi, presidi interessati e attività svolte può facilitare questa ricostruzione, pur non costituendo un modello ufficiale imposto dalla nota. La coerenza tra i dati riportati nella dichiarazione e quelli presenti nel curriculum rappresenta inoltre un elemento importante per consentire una corretta valutazione documentale e ridurre il rischio di richieste di chiarimento durante l’istruttoria.
La presentazione della dichiarazione sostitutiva deve rispettare le modalità di sottoscrizione e trasmissione previste dall’articolo 38 del DPR 445/2000 e avvenire attraverso il portale utilizzato per la gestione delle istanze di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio; il documento deve essere allegato alla domanda in sostituzione dell’attestazione di servizio dell’impresa, mentre il curriculum vitae continua a costituire un allegato obbligatorio. Il chiarimento non introduce una procedura autonoma di richiesta, non istituisce un canale alternativo di trasmissione e non prevede uno specifico facsimile ufficiale da utilizzare. La predisposizione e il caricamento devono pertanto essere effettuati secondo le indicazioni applicabili alla procedura telematica, rispettando le modalità di firma e presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa generale. La semplificazione consiste nell’eliminazione della necessità di acquisire il documento aziendale, non nella riduzione delle informazioni richieste per dimostrare il requisito professionale: la dichiarazione entra infatti a far parte del fascicolo amministrativo della domanda ed è utilizzata per verificare l’ammissibilità del candidato al percorso di valutazione previsto per i manutentori con esperienza pregressa; il suo utilizzo non equivale al rilascio dell’attestato di qualificazione, non costituisce un’autorizzazione autonoma allo svolgimento delle attività di manutenzione e non sostituisce l’esito della valutazione tecnica. La possibilità di utilizzare una dichiarazione resa personalmente dal candidato assume particolare rilievo nei rapporti professionali cessati da tempo, nelle situazioni caratterizzate da successioni di datori di lavoro e nei casi in cui la documentazione aziendale non sia immediatamente disponibile, ma il ricorso a tale strumento rimane una facoltà generale e non è subordinato alla dimostrazione di particolari circostanze. Ne consegue che anche un tecnico il cui precedente datore di lavoro sia ancora operativo e disponibile a rilasciare l’attestazione può scegliere di presentare la dichiarazione sostitutiva, senza dover giustificare la propria decisione.
La possibilità di autocertificare l’esperienza professionale è accompagnata dal mantenimento dei poteri di controllo dell’amministrazione sulle dichiarazioni presentate. La nota DCPREV n. 22572 richiama espressamente l’articolo 71, comma 1, del DPR 445/2000, stabilendo che le Direzioni destinatarie effettuino verifiche sulle dichiarazioni sostitutive, anche a campione, secondo criteri proporzionali al rischio e nei casi in cui emergano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato. La semplificazione documentale non comporta quindi una rinuncia all’accertamento dei requisiti, ma modifica lo strumento attraverso il quale il candidato può attestare l’esperienza già acquisita. La possibilità di controllo rende necessario fornire informazioni puntuali, coerenti e concretamente verificabili, soprattutto per quanto riguarda la natura delle attività svolte, la loro durata e la tipologia di impianto o attrezzatura interessata. È opportuno che il tecnico conservi la documentazione professionale disponibile a supporto delle informazioni dichiarate, come eventuali attestazioni, registrazioni di attività o altri elementi che permettano di ricostruire l’esperienza, fermo restando che la nota non introduce un elenco di documenti supplementari da allegare obbligatoriamente alla domanda insieme alla dichiarazione e al curriculum. Le verifiche potranno riguardare la corrispondenza tra i periodi lavorativi dichiarati e la maturazione del requisito triennale, nonché la riferibilità dell’attività alle specifiche tipologie di presidio per le quali è stata richiesta la qualificazione. Rimangono inoltre applicabili le disposizioni generali del DPR 445/2000 relative alla responsabilità del dichiarante e alle conseguenze delle dichiarazioni non veritiere. Per le amministrazioni incaricate dell’istruttoria, il chiarimento fornisce un criterio uniforme di accettazione della documentazione sostitutiva, evitando che la mancanza dell’attestazione aziendale venga considerata, di per sé, un impedimento all’utilizzo del percorso previsto per i manutentori con esperienza professionale pregressa.
Il chiarimento documentale deve essere distinto dalle disposizioni transitorie introdotte dal decreto del Ministero dell’Interno del 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, che ha inserito l’articolo 6-bis nel DM 1° settembre 2021: quest’ultima disposizione disciplina la prosecuzione delle attività da parte dei tecnici manutentori che, pur non avendo ancora completato il percorso di qualificazione, hanno presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti entro il 25 settembre 2026. A decorrere da tale data, i soggetti che soddisfano questa condizione possono continuare a effettuare gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio compresi nelle tipologie oggetto della domanda, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027. Il limite del 31 marzo 2027 non costituisce una proroga generalizzata dell’obbligo di qualificazione né una nuova scadenza per la presentazione delle istanze, ma rappresenta il termine massimo della facoltà transitoria riconosciuta ai candidati che hanno già avviato regolarmente la procedura entro il 25 settembre 2026. Se la valutazione viene completata prima di tale termine, la possibilità di proseguire l’attività in regime transitorio cessa con la conclusione del procedimento. Rimangono inoltre esclusi dall’estensione temporanea gli interventi relativi a tipologie di presidi non comprese nella domanda presentata. Occorre pertanto distinguere tre riferimenti temporali con funzioni differenti: il 25 settembre 2022, che identifica il momento entro il quale deve essere stato maturato il triennio di esperienza per ottenere l’esonero dal corso di formazione previsto per il Caso 2; il 25 settembre 2026, che rappresenta la data limite per aver presentato regolare istanza ai fini del regime transitorio; e il 31 marzo 2027, che costituisce il termine massimo per la prosecuzione dell’attività nelle condizioni stabilite dall’articolo 6-bis. La dichiarazione sostitutiva dell’esperienza professionale non modifica nessuna di queste scadenze e, da sola, non attribuisce il diritto di continuare a esercitare in regime transitorio in assenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.
Per i manutentori, le imprese specializzate, i professionisti antincendio e i soggetti responsabili della gestione della sicurezza degli edifici, il nuovo chiarimento comporta una distinzione operativa tra dimostrazione dei requisiti professionali, ammissione alla valutazione e conseguimento effettivo della qualificazione. La possibilità di sostituire l’attestazione di servizio con una dichiarazione personale semplifica la preparazione del fascicolo e consente ai candidati in possesso dell’esperienza prescritta di documentare il proprio percorso senza dipendere necessariamente dalla disponibilità di un’impresa a rilasciare la relativa certificazione. Resta tuttavia indispensabile che l’esperienza sia pertinente alla tipologia di presidio interessata, che il triennio risulti maturato entro il 25 settembre 2022 e che la dichiarazione riporti elementi sufficienti per consentire i controlli amministrativi. Il curriculum vitae deve continuare ad accompagnare la domanda e il candidato deve comunque affrontare la valutazione prevista dal percorso di qualificazione. Per le imprese che impiegano personale addetto alla manutenzione dei sistemi antincendio e per i committenti che affidano tali attività, non è quindi sufficiente verificare la presenza di un’autodichiarazione dell’esperienza: occorre accertare che il tecnico abbia effettivamente conseguito la qualificazione per la tipologia interessata oppure, quando applicabile, che ricorrano le condizioni previste dal regime transitorio introdotto dall’articolo 6-bis. La valutazione della regolarità dell’attività deve tenere conto dell’eventuale istanza presentata entro il 25 settembre 2026, dello stato del procedimento e della corrispondenza tra le tipologie indicate nella domanda e gli interventi concretamente eseguiti. La nota DCPREV del 15 ottobre 2026 rende quindi più accessibile la documentazione dell’esperienza maturata dai manutentori già operativi alla data prevista dalla disciplina, mantenendo invariati gli standard di qualificazione, le verifiche dell’amministrazione e i limiti temporali e applicativi stabiliti per l’esercizio dell’attività.
