30.01.2026
Esame antincendio 2026: la prova di idoneità tecnica dei Vigili del Fuoco

Quando si parla di esame antincendio in azienda, ci si riferisce quasi sempre all’accertamento di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco agli addetti incaricati della prevenzione incendi, della lotta antincendio e della gestione dell’emergenza. Serve a dimostrare, con una verifica concreta, che la persona designata sa riconoscere i rischi tipici d’incendio, sa applicare le procedure corrette e, soprattutto, sa usare in modo appropriato i presìdi e le attrezzature di spegnimento nella fase iniziale di un evento. L’esame si svolge presso il Comando Provinciale competente e che include una parte teorica e una parte pratica.

Il riferimento è il D.M. 2 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che definisce i criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza. Nella pratica, la regola importante è questa: l’obbligo dell’idoneità tecnica scattaperché l’attività rientra tra quelle indicate nell’allegato IV del decreto. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco lo esplicita nella pagina dedicata agli esami: i lavoratori incaricati nei luoghi di lavoro dove si svolgono le attività elencate nell’allegato IV devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica, mentre in altri casi il datore di lavoro può scegliere di richiederlo su base volontaria se lo ritiene opportuno.

Questa distinzione è fondamentale perché aiuta a evitare due errori molto comuni: pensare che l’esame sia sempre obbligatorio per chiunque faccia formazione antincendio oppure, al contrario, credere che basti avere l’attestato del corso anche quando l’attività ricade tra quelle soggette a idoneità tecnica.

L’esame si colelga al sistema dei livelli introdotto dal D.M. 2 settembre 2021 e lo presenta come obbligatorio per gli addetti di aziende in determinati contesti (in particolare quando la classificazione richiede un livello formativo più elevato). Il punto operativo, però, resta quello visto sopra: l’obbligo di idoneità tecnica è agganciato alle attività dell’allegato IV e viene gestito dal Comando VVF competente, che può anche fornire indicazioni pratiche su quale tipologia di corso (FOR-1, FOR-2, FOR-3) sia stata svolta e come documentarla in fase di richiesta.

L’esame è composto da due momenti distinti: una prova teorica in forma di quiz a risposta multipla e una prova pratica, dove si valuta la capacità di intervenire correttamente e in sicurezza con estintori e procedure di gestione dell’emergenza. La parte teorica chiede di ragionare su incendi, classi di fuoco, sostanze estinguenti, comportamenti da adottare, segnaletica e principi di prevenzione, mentre la parte pratica ti porta sul terreno delle azioni, dove pesano tanto la manualità quanto la sequenza corretta delle decisioni (allarme, valutazione del principio d’incendio, scelta del presidio, impiego in sicurezza, comunicazione e coordinamento).

Dal punto di vista aziendale, la parte più delicata spesso non è la prova in sé, ma l’organizzazione corretta: sapere cosa inviare, a chi, e con quali allegati. La pagina ufficiale dei Vigili del Fuoco spiega che per richiedere l’esame va presentata un’istanza in bollo da 16 euro, indicando nominativi, tipologia di corso svolto (FOR-1/FOR-2/FOR-3), ente formatore e docente, oltre alla dichiarazione di copertura assicurativa per i partecipanti e i riferimenti del responsabile incaricato di seguire l’iter con il Comando. Sempre il Corpo Nazionale indica il costo dell’accertamento in 58,00 euro per ciascun candidato e specifica che al termine viene rilasciato un attestato nominativo in bollo da 16 euro. E visto che l’esame si svolge presso il Comando competente, è normale che le modalità organizzative (calendarizzazione, logistica, gestione dei gruppi) vengano concordate una volta ricevuta la richiesta, come indicato nella stessa pagina ufficiale.

Anche dopo aver ottenuto l’idoneità o l’attestazione collegata al percorso aziendale, la formazione non si chiude: i Vigili del Fuoco dedicano una sezione specifica ai corsi di aggiornamento periodico, precisando che la frequenza deve essere completa e che i programmi sono definiti dal D.M. 2 settembre 2021.

Nelle indicazioni pubblicate dai VVF (anche tramite comandi territoriali) si parla esplicitamente di aggiornamento con cadenza quinquennale e di durate differenziate in base al percorso (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR).