La valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro rientra negli obblighi di valutazione dei rischi posti a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. 81/2008 e non deve essere considerata un adempimento separato rispetto al Documento di Valutazione dei Rischi. Il quadro normativo è stato ridefinito in maniera organica dai tre decreti ministeriali emanati nel settembre 2021: il D.M. 1° settembre 2021 disciplina il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio; il D.M. 2 settembre 2021 riguarda la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, sia durante il normale esercizio sia in emergenza, e regola anche formazione e aggiornamento degli addetti; il D.M. 3 settembre 2021 stabilisce invece i criteri generali per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Proprio il D.M. 3 settembre 2021 chiarisce un aspetto determinante sul piano documentale: la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente individuazione delle misure di prevenzione, protezione e gestione necessarie per ridurre il rischio costituiscono una parte specifica del documento previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, cioè del DVR. La valutazione deve inoltre essere condotta secondo i criteri applicabili alla specifica attività e, quando necessario, deve risultare coerente e complementare rispetto alla valutazione del rischio di esplosione prevista dal Titolo XI del Testo Unico. La normativa, quindi, richiede che il rischio incendio venga effettivamente valutato e documentato, ma questo non significa automaticamente che debba esistere un documento autonomo e parallelo denominato “DVR incendio”.
Il problema assume particolare rilevanza nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco. In queste realtà è infatti già presente una documentazione tecnica antincendio predisposta ai fini delle procedure di prevenzione incendi e può accadere che, accanto a questa, venga prodotto un secondo elaborato indicato come DVR incendio e inserito o allegato al DVR aziendale. Il risultato può essere una duplicazione nella quale gli stessi rischi, scenari, impianti e misure di sicurezza vengono descritti attraverso documenti distinti, talvolta redatti con impostazioni o finalità apparentemente diverse. Il punto non è moltiplicare gli elaborati, ma garantire che prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro facciano parte di un unico percorso tecnico coerente e che la valutazione effettuata ai fini del D.Lgs. 81/2008 sia raccordata con la documentazione antincendio già disponibile.
La distinzione tra attività soggette e attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco non modifica il principio secondo cui il rischio incendio deve essere valutato attraverso criteri tecnici e normativi coerenti. Per i luoghi di lavoro ai quali sono applicabili specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, queste costituiscono il riferimento per progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio che rientrano nelle condizioni previste dal D.M. 3 settembre 2021 trovano invece applicazione i criteri contenuti nel cosiddetto Minicodice.
In questa impostazione assume rilievo il Fascicolo Tecnico Antincendio, nel quale può essere organizzata la documentazione relativa alla sicurezza antincendio e che deve essere raccordato con il DVR generale: l’obiettivo è disporre di una struttura documentale nella quale siano rintracciabili gli elementi tecnici utilizzati per la valutazione, le misure di prevenzione e protezione adottate e gli aspetti gestionali, evitando che la documentazione presentata nell’ambito delle procedure di prevenzione incendi resti completamente separata dalla valutazione dei rischi effettuata ai fini della sicurezza sul lavoro. Nonostante la sua utilità nel creare questo collegamento documentale, il Fascicolo Tecnico Antincendio risulta ancora frequentemente assente nella gestione concreta delle attività.
Anche la gestione dell’emergenza deve essere conseguente alla valutazione effettuata: il D.M. 2 settembre 2021 prevede il piano di emergenza, tra gli altri casi, nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, nei luoghi aperti al pubblico nei quali possano essere presenti contemporaneamente più di cinquanta persone e nelle attività comprese nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011. Quando il luogo di lavoro non ricade in tali condizioni, l’assenza dell’obbligo di predisporre un vero e proprio piano di emergenza non elimina comunque la necessità di definire le misure organizzative e gestionali da applicare in caso di incendio: queste devono essere riportate nel DVR o nel documento predisposto secondo le procedure standardizzate, quando utilizzabili. Dalla valutazione dipendono inoltre la designazione degli addetti antincendio, la loro formazione e le ulteriori misure di gestione della sicurezza antincendio.
Il quadro deve essere letto anche insieme al D.Lgs. 139/2006, che disciplina funzioni e compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dedica specifiche disposizioni alla prevenzione incendi. È all’interno di questo sistema che si collocano le procedure relative alle attività sottoposte ai controlli dei Vigili del Fuoco e le competenze dei professionisti che intervengono nella progettazione e nella documentazione antincendio. Il decreto disciplina inoltre il sistema dei professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno previsto dall’articolo 16, elemento che diventa rilevante quando le prestazioni richieste ricadono nelle attività riservate o nelle certificazioni previste dalla normativa di prevenzione incendi.
La necessità di coordinare correttamente i diversi livelli documentali emerge anche nelle attività apparentemente meno complesse, come può essere un ristorante: la presenza di una pratica di prevenzione incendi, quando richiesta dalle caratteristiche dell’attività, non sostituisce la valutazione del rischio incendio prevista dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, così come quest’ultima non dovrebbe tradursi nella semplice produzione di una copia della documentazione tecnica già predisposta per altri procedimenti. Occorre invece verificare rischi effettivamente presenti, caratteristiche dei locali, persone esposte, misure preventive e protettive, gestione dell’esercizio e dell’emergenza, assicurando la corrispondenza tra situazione reale, soluzioni tecniche adottate e documentazione aziendale.
Il punto centrale, quindi, non è stabilire quanti documenti debbano essere materialmente prodotti, ma verificare che la valutazione del rischio incendio sia completa, aggiornata e inserita correttamente nel DVR, utilizzando e coordinando la documentazione tecnica già disponibile.
