25.09.2019
La differenza tra gasolio agricolo e gasolio normaleE' necessario fare una premessa ossia che non esiste alcun tipo di differenza sostanziale tra gasolio agricolo e gasolio normale: il primo è tipicamente verde-azzurro, il secondo è trasparente tendente al giallo. Infatti, entrambi sono composti dalla stessa identica miscela. La vera differenza sta dal punto di vista economico: in effetti, il settore agricolo gode di agevolazioni fiscali, perché il legislatore ha previsto la riduzione delle accise cui è normalmente gravato il carburante utilizzato per automobili ed automezzi, il tutto, proprio per ridurre i costi legati all'agricoltura e avere un prodotto finale meno costoso. "Le prime disposizioni di legge in materia di carburanti destinati ad uso agricolo, risalgono agli anni ’30 del secolo scorso. Negli anni ’60, poi, visto lo straordinario sviluppo della meccanizzazione nelle lavorazioni e in tutto il settore agricolo, la materia è stata implementata, aggiornata e resa più organica. Fu emanato il D.M. 6 agosto 1963 che prevedeva la costituzione di appositi Comitati Provinciali e di un Comitato Centrale di coordinamento. Il primo, in particolare, sovrintendeva alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l’agricoltura e, soprattutto, determinava i “consumi medi normali” di carburante “agevolato “cui era consentito accedere per ogni tipo di motore e, a seconda del tipo di lavorazione cui esso era destinato (lavori di preparazione del suolo, di coltura o raccolta di prodotti e così via). Fino ad arrivare all’ultimo intervento normativo introdotto con decreto ministeriale, con il quale sono state introdotte importanti modifiche alle modalità di accesso all’agevolazione fiscale sul carburante predetto. I carburanti destinati ai lavori agricoli che beneficiano di aliquote agevolate sono la benzina agricola, per la quale è prevista una riduzione dell’accisa pari al 61% dell’aliquota autotrazione e, il gasolio agricolo, ove la riduzione dell’accisa è pari al 78% dell’aliquota autotrazione". (cit. La Legge Per Tutti) La norma penale, quindi sgombra ogni dubbio sull'impiego del gasolio agricolo per usi non consentiti: l'art.40 del Testo unico sulle accise, (decreto legislativo n. 504/95) recita: Comma 1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a euro 7.746,85 , chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento della accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate. Comma 2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione. Comma 3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all’accertamento, salvo che venga fornita prova contraria. Comma 4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa. Comma 5. Se la quantità di gas naturale sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a euro 516,46. Comma 6. Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità dei prodotti energetici è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa. Per quanto riguarda il fermo amministrativo del veicolo, secondo la Corte suprema, il sequestro preventivo e la successiva confisca non sono applicabili al mezzo motorizzato alimentato con gasolio fiscalmente agevolato, in quanto le destinazione a uso illecito è avvenuta a monte dell’impiego nella macchina o nel veicolo. Tali macchine non hanno un rapporto qualificato con il reato commesso e già completato, ma rappresentano solo degli strumenti per fruire degli effetti dell’illecito, che pure rimane in essere con le proprie sanzioni penali e pecuniarie.