Dal 26 settembre 2026 la manutenzione dei presidi antincendio potrà essere eseguita esclusivamente da tecnici in possesso dell’attestato di qualificazione previsto dal D.M. 1° settembre 2021, il cosiddetto Decreto Controlli; il 25 settembre terminerà infatti il periodo transitorio relativo all’applicazione dell’articolo 4 del decreto, che disciplina specificamente la qualificazione dei manutentori. Il provvedimento, entrato complessivamente in vigore il 25 settembre 2022, stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, mentre l’efficacia delle disposizioni sulla qualifica professionale è stata rinviata più volte; da ultimo, il D.M. 15 luglio 2025 ha spostato la precedente scadenza del 25 settembre 2025 al 25 settembre 2026, fissando quindi al giorno successivo l’avvio definitivo del nuovo regime.
La qualifica è collegata alla specifica tipologia di presidio antincendio sul quale il tecnico è chiamato a intervenire e richiede il possesso delle conoscenze, delle abilità e delle competenze definite dal Decreto Controlli. Tra i sistemi interessati rientrano estintori, reti di idranti, impianti sprinkler, sistemi di rivelazione e allarme incendio, sistemi di allarme vocale EVAC, sistemi per l’evacuazione di fumo e calore, porte resistenti al fuoco e differenti tipologie di impianti di spegnimento. Nel percorso ordinario il manutentore frequenta la formazione prevista per il presidio di riferimento e successivamente sostiene la valutazione davanti a una Commissione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; il superamento dell’esame consente di ottenere l’attestato relativo alla specifica categoria di sistemi. Per alcune categorie di tecnici che alla data del 25 settembre 2022 possedevano già i requisiti individuati dalla normativa sono invece previste modalità di accesso alla qualificazione attraverso procedure d’esame ridotte.
Con la fine del periodo transitorio termina anche l’efficacia del Nulla Osta Transitorio, il NOT, utilizzato finora per consentire al tecnico di continuare temporaneamente a svolgere l’attività dopo la presentazione e l’accoglimento della domanda di ammissione all’esame, in attesa della prova o del rilascio dell’attestato definitivo. I NOT già rilasciati conservano validità per un anno dalla data di emissione, ma comunque non oltre il 25 settembre 2026, mentre quelli rilasciati dopo il 25 settembre 2025 scadono in ogni caso il 25 settembre 2026 indipendentemente dalla loro data di rilascio. Dal 26 settembre il NOT non sarà quindi più sufficiente per effettuare la manutenzione e l’attività potrà essere autorizzata esclusivamente nei confronti di soggetti che abbiano completato il percorso e ottenuto l’attestato di qualificazione per il presidio interessato.
La scadenza riguarda direttamente le imprese che svolgono attività di manutenzione antincendio, chiamate a verificare che i propri tecnici abbiano completato l’iter di qualificazione per tutte le tipologie di impianti e attrezzature sulle quali intervengono. Il requisito assume rilievo anche per i datori di lavoro che affidano la manutenzione a imprese esterne, poiché dal 26 settembre dovrà essere verificato che gli interventi siano eseguiti da personale qualificato per lo specifico presidio oggetto del controllo o della manutenzione. La conclusione della fase transitoria rende quindi pienamente operativo il sistema introdotto dal D.M. 1° settembre 2021: non sarà sufficiente verificare che la manutenzione sia stata effettuata, ma diventerà necessario accertare anche che il tecnico incaricato disponga della qualificazione corrispondente al sistema antincendio sul quale ha operato.
