È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026 il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 maggio 2026, che definisce le modalità di attuazione del credito d’imposta destinato alle imprese di autotrasporto colpite dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio. La pubblicazione completa il primo passaggio operativo della misura prevista dal decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, e stabilisce i criteri da utilizzare per individuare i beneficiari, calcolare il contributo, presentare le richieste ed effettuare i successivi controlli.
Il decreto attuativo interviene su un’agevolazione già introdotta dal cosiddetto Decreto Carburanti, che aveva riconosciuto un contributo straordinario alle imprese italiane di autotrasporto per compensare parte della maggiore spesa sostenuta a causa dell’incremento del costo del gasolio. La norma primaria aveva fissato la dotazione finanziaria, il periodo di riferimento e le caratteristiche generali del credito; il nuovo provvedimento disciplina ora il procedimento attraverso il quale le risorse potranno essere attribuite alle singole aziende.
Il beneficio spetta alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto indicate dall’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del Testo unico delle accise. Il gasolio deve essere utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell’impresa e gli acquisti devono risultare dalle relative fatture, che costituiscono il riferimento documentale per determinare i litri ammessi al calcolo. Le risorse saranno assegnate sotto forma di credito d’imposta in misura massima pari al 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Il calcolo non viene applicato all’intero costo del carburante acquistato nel trimestre, perché riguarda esclusivamente l’incremento rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per febbraio 2026.
La maggiore spesa deve essere ricostruita partendo dai litri riportati nelle fatture di acquisto. Per ciascun periodo agevolato occorre quindi confrontare il costo sostenuto con il parametro medio di febbraio, individuando la quota di spesa derivante dall’aumento del prezzo; su tale differenza potrà essere riconosciuto il credito nella percentuale massima del 70%, entro la disponibilità finanziaria prevista dalla misura. Il limite complessivo inizialmente indicato per il contributo è pari a 100 milioni di euro per il 2026. Il riconoscimento alle imprese avverrà in ogni caso entro le risorse disponibili, per cui l’importo calcolato sulla maggiore spesa rappresenta il valore massimo teoricamente spettante e dovrà essere confermato al termine dell’istruttoria. Il Ministero provvederà all’individuazione dei beneficiari, alla determinazione del contributo concedibile e all’approvazione degli atti necessari per il riconoscimento del credito.
La pubblicazione del decreto attuativo non coincide ancora con l’apertura delle domande: i termini per la presentazione delle istanze, le specifiche modalità operative e le procedure di verifica saranno definiti attraverso un successivo decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fino alla pubblicazione di questo ulteriore provvedimento, le imprese possono predisporre i dati e la documentazione, ma non dispongono ancora di una finestra ufficiale per inoltrare la richiesta. Le istanze dovranno essere presentate attraverso un’apposita piattaforma informatica, nella quale saranno inseriti i dati necessari alla determinazione del credito concedibile. La procedura richiederà l’identificazione dell’impresa, l’indicazione delle fatture relative agli acquisti di gasolio e la quantità di carburante acquistata nei mesi compresi dalla misura; gli elementi trasmessi dovranno consentire al Ministero di verificare la corrispondenza tra il richiedente, i quantitativi documentati e l’attività di trasporto ammessa all’agevolazione.
Il decreto disciplina anche le condizioni di revoca e i controlli sulla corretta attribuzione del contributo: la documentazione dovrà dimostrare che il gasolio dichiarato è stato acquistato nei periodi previsti e destinato alla trazione dei veicoli nella disponibilità dell’azienda. Quantitativi riferiti ad altri impieghi, dati non coerenti con le fatture o informazioni inesatte possono determinare il mancato riconoscimento dell’agevolazione o il recupero del credito già concesso. Per le imprese che utilizzano un deposito di carburante interno, la preparazione della domanda richiede una ricostruzione precisa delle forniture ricevute nei mesi di marzo, aprile e maggio. Le fatture documentano il gasolio immesso nel serbatoio, mentre i registri di carico, le letture delle giacenze, i dati dei contalitri e le registrazioni delle singole erogazioni permettono di collegare i quantitativi acquistati al consumo effettivo della flotta aziendale. Una gestione tracciata del deposito diventa particolarmente rilevante quando il serbatoio alimenta veicoli e attrezzature con destinazioni differenti. Il gasolio utilizzato per macchine operatrici, gruppi elettrogeni, impianti fissi o mezzi non compresi dalla misura deve essere distinto da quello destinato ai veicoli agevolabili; la presenza di un sistema di identificazione delle targhe, delle tessere o degli operatori consente di ricostruire le erogazioni senza affidarsi esclusivamente al quantitativo complessivo indicato nella fattura di riempimento.
Il credito riconosciuto potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24 entro il 31 dicembre 2026. Il contributo non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP e non è soggetto agli ordinari limiti annuali previsti per alcune compensazioni fiscali. L’utilizzo sarà consentito soltanto dopo la conclusione della procedura di riconoscimento e la trasmissione dei dati necessari all’Agenzia delle entrate. La misura può essere cumulata con altre agevolazioni relative agli stessi costi, purché il valore complessivo dei benefici, considerando anche il vantaggio fiscale derivante dalla non imponibilità del credito, non superi la spesa effettivamente sostenuta. Le imprese dovranno quindi verificare l’eventuale presenza di altri contributi applicati agli stessi acquisti di gasolio e mantenere una documentazione capace di dimostrare il rispetto del limite.
