10.04.2026
Credito d’imposta del 20% sul gasolio agricolo per gli acquisti di marzo 2026

Il nuovo credito d’imposta sul carburante agricolo va letto, prima di tutto, come una misura fiscale straordinaria di compensazione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese del settore primario; il perimetro normativo emerso in questi giorni, infatti, individua un beneficio riconosciuto alle imprese agricole entro il limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2026, con riferimento alle spese sostenute nel solo mese di marzo 2026, nella misura massima del 20% del costo documentato per l’acquisto di carburante e precisamente gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi impiegati nell’esercizio dell’attività agricola. Il quadro è stato anticipato dal Masaf e ripreso dalla stampa di settore, mentre il riferimento normativo è ricondotto al decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, entrato in vigore il 4 aprile 2026.

Il meccanismo del beneficio è costruito in modo piuttosto preciso, perché il credito viene parametrato alla spesa effettivamente sostenuta e comprovata mediante fatture di acquisto al netto dell’IVA. Il credito d’imposta non assume la forma di un rimborso immediato, ma quella di un credito utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997; in termini pratici, questo vuol dire che il beneficio, una volta riconosciuto secondo le modalità attuative che saranno definite, servirà a compensare debiti tributari e contributivi tramite modello F24, entro la data del 31 dicembre 2026.

La disciplina, inoltre, contiene alcuni elementi tecnici particolarmente rilevanti per chi dovrà gestire contabilmente il beneficio, perché il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi richiamati dal TUIR ed è cumulabile con altre agevolazioni che insistano sugli stessi costi, purché il cumulo non superi il costo sostenuto.

Un ulteriore aspetto tecnico da considerare riguarda il fatto che la misura, pur essendo già definita nei suoi tratti essenziali, non è ancora completa sotto il profilo procedurale, perché il decreto-legge rinvia a un successivo decreto del Masaf, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione; proprio in questo passaggio dovranno essere specificati, con ogni probabilità, le procedure di accesso, la documentazione richiesta, i controlli, le condizioni di revoca, le regole di riparto nel caso di insufficienza delle risorse rispetto alle domande e le modalità con cui verificare il rispetto del tetto di 30 milioni di euro. Fino a quel momento, quindi, il quadro normativo è sostanzialmente chiaro sul cosa venga riconosciuto, ma non ancora del tutto definito sul come il credito potrà essere richiesto e concretamente fruito.