Le imprese agricole possono finalmente presentare la domanda per il credito d’imposta destinato agli acquisti di gasolio e benzina effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026: le istruzioni operative AGEA n. 72 del 5 agosto 2026 hanno definito la procedura applicabile, i documenti da inserire, le dichiarazioni richieste e il calendario dell’istruttoria, rendendo concretamente accessibile una misura rimasta per mesi in attesa delle disposizioni necessarie. La piattaforma telematica è aperta dal 6 agosto e le richieste devono essere trasmesse entro il 30 settembre 2026.
Il credito può essere richiesto dalle imprese agricole indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché il richiedente risulti agricoltore in attività secondo l’articolo 4 del decreto Masaf del 23 dicembre 2022, n. 660087. L’impresa non deve essere destinataria di un ordine di recupero pendente relativo ad aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili dalla Commissione europea e non deve trovarsi in una situazione di difficoltà nel periodo contabile precedente al 28 febbraio 2026, ferme restando le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina europea applicabile.
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica AGEA, direttamente dall’impresa oppure tramite un Centro di assistenza agricola incaricato: la procedura utilizza un modello precompilato con i dati anagrafici acquisiti dal Fascicolo aziendale, che deve quindi essere presente, aggiornato e coerente con la situazione effettiva dell’impresa. Errori nei dati identificativi, variazioni non registrate o informazioni aziendali incomplete possono emergere durante l’istruttoria e compromettere l’ammissione, rendendo opportuna una verifica preventiva del fascicolo prima dell’invio.
Nel quadro B della domanda il beneficiario deve dichiarare che il gasolio e la benzina indicati nella richiesta sono stati utilizzati esclusivamente per alimentare mezzi, macchine, attrezzature e impianti impiegati nell’esercizio delle attività agricole; la stessa sezione contiene la dichiarazione di corrispondenza tra i documenti presentati e le fatture elettroniche regolarmente trasmesse al Sistema di interscambio e disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. La correttezza della domanda dipende quindi dalla coincidenza tra gli importi dichiarati, il contenuto delle fatture elettroniche e l’effettiva destinazione produttiva del carburante acquistato.
Le spese ammissibili riguardano il carburante destinato ai trattori agricoli e forestali, alle macchine operatrici semoventi, alle attrezzature per la lavorazione del terreno e la raccolta, ai sollevatori telescopici utilizzati esclusivamente in ambito agricolo, alle motopompe per l’irrigazione, ai gruppi elettrogeni agricoli e agli strumenti o macchinari leggeri impiegati nel ciclo produttivo. Rientra nella misura anche il gasolio o la benzina utilizzati negli impianti destinati al riscaldamento delle serre per la coltivazione di piante orticole. Restano fuori gli acquisti riferiti alle autovetture, ai veicoli utilizzati per il trasporto commerciale estraneo all’attività agricola e alle attrezzature prive di un collegamento diretto con il processo produttivo.
Il periodo agevolato comprende gli acquisti effettuati dal 1° marzo al 31 maggio 2026: AGEA ammette anche le fatture emesse dopo il 31 maggio, a condizione che il carburante sia stato effettivamente consegnato entro quella data. In questa situazione il richiedente deve riportare nel quadro B gli estremi del documento di trasporto o della bolla di consegna, indicando il numero del DDT e la data nel formato giorno, mese e anno 2026. La data della fattura può quindi essere successiva al periodo agevolato, mentre la consegna deve risultare avvenuta entro il termine del 31 maggio ed essere dimostrata da un documento identificabile.
Le fatture possono essere acquisite in formato XML, con estrazione automatica dei principali dati presenti nel Sistema di interscambio, oppure caricate in PDF, modalità che richiede l’inserimento manuale delle informazioni necessarie. L’utilizzo del file XML riduce le operazioni di trascrizione e facilita il confronto con i dati fiscali già disponibili, mentre il caricamento del PDF richiede particolare attenzione all’indicazione del numero, della data, dell’imponibile e della quota effettivamente riferibile al carburante ammesso. Quando una fattura comprende anche beni, servizi o prodotti esclusi dall’agevolazione, nella domanda deve essere riportato soltanto l’importo relativo al gasolio e alla benzina utilizzabili per l’attività agricola.
Il contributo teorico corrisponde al 20 per cento della spesa sostenuta nei tre mesi agevolati: l’aliquota definitiva dipenderà dall’ammontare complessivo delle richieste ricevute, perché le risorse disponibili sono pari a 89,8 milioni di euro. Qualora i crediti domandati superino lo stanziamento, AGEA applicherà una riduzione lineare proporzionale a tutte le richieste ammesse; Ll’importo individuale non potrà in ogni caso superare 50.000 euro per impresa, nel rispetto del limite previsto dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
La domanda trasmessa può essere sostituita entro il 30 settembre 2026 mediante l’invio di una nuova richiesta, che prende integralmente il posto della precedente. La procedura non prevede quindi una semplice integrazione parziale della pratica già presentata: l’impresa che rileva un errore deve predisporre e trasmettere una domanda sostitutiva completa, controllando nuovamente tutte le fatture, gli importi e le dichiarazioni inserite. Entro la stessa scadenza può essere comunicata anche la rinuncia totale al credito richiesto.
L’istruttoria AGEA riguarderà la presenza e l’aggiornamento del Fascicolo aziendale, il possesso della qualifica di agricoltore attivo, la correttezza dei dati anagrafici e fiscali e la corrispondenza tra le fatture caricate e gli importi indicati; le verifiche comprenderanno anche la compatibilità delle quantità di carburante dichiarate con le assegnazioni regionali di carburante agricolo agevolato. Una richiesta quantitativamente incoerente rispetto alla concessione assegnata all’impresa può quindi essere rilevata durante i controlli, anche quando le fatture risultano formalmente presenti.
AGEA potrà utilizzare strumenti basati sull’intelligenza artificiale per eseguire controlli qualitativi e verifiche di congruità tra i dati dichiarati e la documentazione fiscale allegata; l’automazione riguarderà il confronto delle informazioni contenute nelle fatture, degli importi richiesti e degli altri elementi presenti nella pratica, rendendo particolarmente importante l’uniformità tra file XML o PDF, dati inseriti manualmente, documenti di trasporto e dichiarazioni riportate nel quadro B. Le domande nelle quali emergono irregolarità vengono escluse dall’aiuto. L’agevolazione viene concessa soltanto ai soggetti per i quali non risultano provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall’Organismo pagatore AGEA. Al termine delle verifiche di ammissibilità, il credito riconosciuto sarà registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato del SIAN: AGEA dovrà adottare il provvedimento di concessione entro il 20 ottobre 2026 e trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse, con l’indicazione dell’importo attribuito a ciascun beneficiario.
Il credito non può essere cumulato con aiuti concessi in regime de minimis sugli stessi costi quando la somma delle misure determina il superamento dei limiti stabiliti dal regolamento europeo applicabile, ma rimane possibile l’abbinamento con altre agevolazioni, purché l’intensità complessiva del sostegno resti entro le soglie consentite. Prima della presentazione è quindi necessario verificare se le stesse fatture o gli stessi acquisti di carburante siano già stati utilizzati per ottenere altri contributi e quale incidenza produca il cumulo sul massimale previsto.
La fase operativa richiede innanzitutto il controllo del Fascicolo aziendale, la raccolta delle fatture relative al periodo marzo-maggio 2026 e la separazione degli importi non agevolabili presenti nei documenti misti. Occorre poi recuperare i DDT delle consegne effettuate entro il 31 maggio e fatturate successivamente, verificare la corrispondenza con i dati presenti nel Sistema di interscambio e confrontare le quantità richieste con quelle autorizzate attraverso le assegnazioni regionali. La pubblicazione delle istruzioni AGEA consente finalmente alle imprese e ai CAA di completare una procedura rimasta sospesa in attesa delle regole applicative, con una finestra di presentazione che si chiuderà il 30 settembre 2026.
