31.07.2026
Credito d’imposta fino al 20% per i carburanti acquistati dalle imprese agricole tra marzo e maggio 2026

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno emanato il decreto interministeriale necessario per attivare il credito d’imposta destinato alle imprese agricole che hanno acquistato gasolio e benzina tra marzo e maggio 2026. La misura dispone complessivamente di 90 milioni di euro e deriva dall’articolo 8-ter del Decreto Legge 38/2026, successivamente modificato per ampliare un intervento che, nella sua formulazione iniziale, copriva soltanto gli acquisti effettuati nel mese di marzo e disponeva di 30 milioni; l’estensione ha quindi triplicato le risorse disponibili e incluso anche le spese sostenute nei mesi di aprile e maggio.

Il beneficio riguarda il gasolio e la benzina acquistati per alimentare i mezzi utilizzati nello svolgimento delle attività agricole e, tra gli impieghi ammessi, rientra anche il carburante destinato al riscaldamento delle serre utilizzate per la coltivazione di piante orticole. Le spese devono essere comprovate attraverso le relative fatture di acquisto e il credito viene calcolato sull’importo imponibile, escludendo quindi l’Iva. Non possono essere considerate sufficienti ricostruzioni presuntive dei consumi o importi privi di una documentazione fiscale riconducibile agli acquisti effettuati dal 1° marzo al 31 maggio 2026.

L’agevolazione è riservata alle imprese agricole, comprese quelle costituite come imprese individuali, società semplici, società agricole di persone o di capitali e cooperative agricole. Il provvedimento non ha invece esteso il beneficio alle imprese agromeccaniche che svolgono esclusivamente lavorazioni per conto terzi e che non possiedono la qualifica di impresa agricola. L’esclusione dei contoterzisti era già rimasta invariata durante il passaggio che aveva portato lo stanziamento da 30 a 90 milioni di euro, nonostante le richieste avanzate dalle organizzazioni del comparto agromeccanico.

Il credito può raggiungere il 20% della spesa ammissibile, ma non può superare un importo nominale complessivo di 50.000 euro per ciascuna impresa; il 20% rappresenta l’aliquota massima teoricamente riconoscibile e non un valore garantito prima della chiusura delle domande. Qualora l’ammontare complessivo delle richieste ammesse superi il plafond di 90 milioni di euro, Agea dovrà applicare una riduzione proporzionale, distribuendo le risorse disponibili tra tutti i beneficiari. L’assegnazione non dipenderà quindi dall’ordine cronologico di presentazione delle istanze e non sarà organizzata come un click day nel quale le domande inviate per prime esauriscono le risorse.

La gestione della procedura è stata affidata ad Agea, che dovrà emanare le istruzioni operative entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale. La domanda dovrà essere trasmessa attraverso la piattaforma telematica indicata dall’Agenzia e la finestra per l’invio dovrà rimanere aperta per almeno venti giorni. Il termine stabilito dal decreto non potrà comunque essere collocato oltre il 30 settembre 2026. Le imprese dovranno pertanto attendere la circolare Agea per conoscere le date effettive, le modalità di accesso al sistema informatico e la documentazione da allegare alla richiesta.

Dopo la chiusura della procedura, Agea verificherà le domande e determinerà il credito effettivamente spettante a ciascuna impresa, tenendo conto delle richieste complessivamente ammesse e del limite di spesa. Il valore indicato nella domanda non potrà quindi essere considerato immediatamente disponibile, perché l’importo definitivo sarà determinato soltanto dopo il controllo delle istanze e l’eventuale applicazione del coefficiente di riduzione. La documentazione aziendale dovrà permettere di distinguere chiaramente gli acquisti agevolabili da eventuali consumi destinati ad attività differenti, soprattutto nei casi in cui il carburante venga impiegato promiscuamente.

Il contributo non verrà versato direttamente sul conto corrente dell’impresa, ma sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 entro il 31 dicembre 2026. Il credito non potrà essere richiesto come rimborso in denaro né ceduto a soggetti terzi e non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa o della base imponibile Irap; la normativa esclude inoltre l’applicazione di alcuni ordinari limiti previsti per le compensazioni fiscali e consente di cumulare il beneficio con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, purché il valore complessivo degli aiuti, considerando anche il trattamento fiscale favorevole del credito, non superi la spesa effettivamente sostenuta.

L’emanazione del decreto interministeriale completa quindi il quadro normativo, ma l’agevolazione diventerà concretamente accessibile soltanto dopo la pubblicazione delle indicazioni di Agea e l’apertura della piattaforma. Le imprese interessate devono conservare le fatture relative agli acquisti effettuati nei tre mesi agevolati, verificare che gli importi siano riportati al netto dell’Iva e predisporre una rendicontazione coerente con l’utilizzo del carburante nei mezzi agricoli o nelle serre orticole. Il credito riconosciuto dovrà infine essere utilizzato entro la fine del 2026, lasciando un intervallo temporale limitato tra la conclusione della procedura amministrativa e la compensazione tramite F24.