28.11.2025
Controlli sugli interventi antincendio nelle scuole: cosa prevede il decreto direttoriale 5 novembre 2025, n. 911

Il tema della sicurezza antincendio degli edifici scolastici è diventato, negli ultimi anni, uno degli snodi più delicati delle politiche di edilizia pubblica: in questo quadro si inserisce il decreto direttoriale 5 novembre 2025, n. 911 del Ministero dell’istruzione e del merito, che definisce in modo puntuale le modalità di attuazione del controllo formale e del controllo sostanziale a campione sugli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico.

Il decreto nasce in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3-sexies del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, dedicato proprio all’attuazione delle misure del PNRR e all’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. Il legislatore ha chiesto espressamente al Ministero di definire, con un provvedimento ad hoc, come effettuare i controlli sugli investimenti per l’adeguamento antincendio, con particolare attenzione alle opere finanziate con fondi nazionali e comunitari. E il decreto n. 911 è la risposta operativa a questo mandato: un testo snello nella parte dispositiva, ma accompagnato da un allegato tecnico molto articolato, dedicato alla valutazione del rischio e alla selezione del campione di pratiche da sottoporre a verifica.

Nell’articolo 1 si stabilisce il controllo formale su tutte le istanze e la definizione delle modalità con cui individuare la metodologia, la frequenza del campionamento e i criteri per la scelta delle pratiche da sottoporre a controllo sostanziale sono effettuati secondo quanto indicato nel documento allegato “Valutazione del rischio per la selezione del campione per interventi di adeguamento antincendio”.

Il modello di controllo si articola su due livelli ed il primo è il controllo formale, che riguarda tutte le pratiche, senza eccezione: in questa fase l’attenzione è concentrata sulla presenza e sulla coerenza della documentazione caricata in piattaforma rispetto a quanto richiesto da decreti, bandi o avvisi. Si verifica, ad esempio, che gli atti fondamentali ci siano, che le date siano coerenti, che gli importi indicati nei quadri economici trovino riscontro nella documentazione contabile e amministrativa. È un filtro di base, ma essenziale, perché consente di bloccare fin da subito le situazioni in cui mancano elementi indispensabili o in cui emergono incongruenze tali da rendere la pratica non istruibile.

Il secondo livello è il controllo sostanziale a campione, che interviene in fase finanziaria: qui non vengono esaminate tutte le pratiche, ma solo una quota selezionata sulla base di una metodologia di valutazione del rischio. Per le pratiche estratte il controllo è più ampio e approfondito e riguarda tanto il rispetto delle procedure, quanto il corretto utilizzo delle risorse: in questa fase si entra nel merito delle modalità con cui sono stati affidati i lavori, della correttezza delle varianti, della congruità delle economie generate, della corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato.

L’allegato dedicato alla valutazione del rischio spiega con chiarezza l’impostazione scelta dal Ministero: la procedura è costruita in coerenza con le indicazioni europee contenute nella nota EGESIF 14-0021-00, che promuove un approccio oggettivo e misurabile al rischio, basato su indicatori quantificabili, normalizzati e pesati.

L’obiettivo è duplice: da un lato avere un sistema trasparente e riproducibile, in cui sia chiaro perché una pratica è stata selezionata e un’altra no; dall’altro concentrare gli sforzi di controllo dove la probabilità di irregolarità è più alta, evitando di disperdere energie su interventi che, alla luce dei dati, presentano un profilo di rischio molto basso.

Per ciascuna linea di finanziamento dedicata agli adeguamenti antincendio, il campione da sottoporre a controllo è fissato, in via ordinaria, nel 10 per cento delle pratiche ammissibili, con la possibilità per l’Amministrazione di ampliare questa quota in base alle esigenze.

Non si tratta di una selezione casuale in senso puro, ma di un campionamento guidato dal rischio: ogni pratica viene infatti valutata sulla base di sei indicatori che descrivono diversi aspetti potenzialmente critici. La metodologia guarda, ad esempio, al numero di richieste presentate dallo stesso ente sulla medesima linea di finanziamento, perché un ente che concentra su di sé molti interventi può essere, a parità di condizioni, più esposto a errori o difficoltà gestionali; considera poi l’importo della richiesta e l’ammontare del cofinanziamento, nella consapevolezza che interventi di valore elevato comportano un rischio economico maggiore e richiedono quindi un’attenzione proporzionata.

Un altro elemento analizzato è il numero di varianti in corso d’opera: più un intervento viene modificato rispetto al quadro originario, più aumenta il rischio che si creino scostamenti, ritardi, sovraccosti o incongruenze. La procedura dà rilevanza anche agli esiti delle checklist utilizzate nei controlli precedenti, perché la presenza di non conformità documentate è un segnale preciso di criticità. Infine, si tiene conto del fatto che una pratica sia già stata oggetto di campionamento in passato: le pratiche mai controllate hanno una probabilità più alta di essere selezionate, mentre quelle già verificate vengono alleggerite per evitare ripetizioni inutili e per ampliare la platea di interventi effettivamente sottoposti a controllo.

Tutti questi indicatori vengono trasformati in valori compresi tra zero e uno, in modo omogeneo, e poi combinati attraverso un sistema di pesi che riflette l’importanza relativa di ciascun aspetto: alcuni indicatori, come la numerosità delle richieste dello stesso ente e l’importo cofinanziato, hanno un peso più alto, proprio perché considerati più significativi per stimare il rischio complessivo; altri pesano meno, pur contribuendo al quadro finale. Il risultato è un punteggio unico, sempre compreso tra zero e cento, che rappresenta il livello di rischio associato a una specifica pratica: valori bassi indicano pratiche con rischio contenuto, valori alti segnalano situazioni che meritano un’attenzione particolare.

Sulla base di questo punteggio, l’insieme delle pratiche viene suddiviso in quattro fasce di rischio, corrispondenti ad altrettanti quartili: dal primo, che raccoglie il 25 per cento degli interventi ritenuti a rischio più basso, fino al quarto, che concentra il 25 per cento di quelli con rischio più elevato. Il campione del 10 per cento non viene estratto in modo uniforme da tutte le fasce, ma secondo una logica proporzionata al rischio: una quota ridotta proviene dalla fascia a rischio minimo, una quota crescente dalle fasce intermedie e la porzione più ampia dal gruppo di pratiche a rischio elevato. In questo modo il Ministero garantisce che ogni livello di rischio sia rappresentato, ma dedica una parte maggiore degli sforzi di controllo proprio agli interventi che, sulla carta, appaiono più esposti a possibili irregolarità o criticità gestionali. La ripartizione, peraltro, non è rigida: la Direzione mantiene la possibilità di rimodulare le percentuali tra le fasce, se l’andamento dei controlli o il contesto operativo lo suggeriscono.

Un aspetto interessante della procedura riguarda la revisione del campione in funzione degli esiti delle verifiche: se, a seguito dei controlli condotti sul campione iniziale, la percentuale di verifiche con esito negativo supera una soglia prefissata, pari al due per cento delle voci controllate, scatta un meccanismo di approfondimento, ossia viene avviata una nuova estrazione di pratiche, sempre basata sul rischio, e si prosegue con le verifiche fino a quando il tasso di anomalie rilevate non scende sotto la soglia del due per cento. L’idea è quella di collegare in modo dinamico l’intensità dei controlli alla qualità effettiva delle pratiche: se le non conformità sono poche, il sistema si conferma adeguato; se invece le irregolarità superano il limite di guardia, l’Amministrazione intensifica subito i controlli, per intercettare eventuali criticità diffuse e stimolare la correzione dei comportamenti.

Le verifiche, sia formali sia sostanziali, si appoggiano a checklist strutturate, che variano in funzione della linea di finanziamento e della fase esaminata. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, l’attenzione è rivolta al rispetto dei termini fissati dai bandi, alla congruità delle date di aggiudicazione, alla coerenza tra economie dichiarate e quadri economici, alla corretta gestione delle eventuali varianti.

Sul piano finanziario, i controlli entrano nel dettaglio delle spese, della regolarità dei pagamenti, della tracciabilità dei flussi e della corrispondenza tra importi rendicontati e stato di avanzamento dei lavori. Ogni verifica può avere esito positivo, negativo o risultare non applicabile al caso concreto, e le non conformità rilevate vengono gestite con procedure dedicate, che possono arrivare fino al recupero delle somme indebitamente utilizzate, anche tramite compensazione con altri finanziamenti assegnati allo stesso ente.

Per gli enti proprietari degli edifici scolastici e per le scuole coinvolte, questo quadro significa da un lato una maggiore chiarezza sulle regole del gioco e sulle aspettative del Ministero, dall’altro una responsabilizzazione più forte nella gestione degli interventi. Sapere che la selezione del campione non è casuale, ma tiene conto di variabili come il numero di richieste, l’importo degli interventi, la presenza di varianti e gli esiti dei controlli precedenti, spinge a curare con maggiore attenzione la programmazione, la progettazione, l’affidamento e la rendicontazione.

Il decreto direttoriale del 5 novembre 2025 non interviene sulla natura degli interventi antincendio, che restano disciplinati da norme tecniche e piani di finanziamento già esistenti, ma sulla qualità del loro controllo; introduce un linguaggio comune di rischio, definisce criteri oggettivi per selezionare le pratiche da verificare, collega l’intensità dei controlli agli esiti effettivi e mette in campo un sistema che punta al miglioramento continuo.