26.05.2023
Consulta: accisa ridotta sul gasolio per trasporto regolare di personeLa Consulta, con la sentenza n. 104 del 25 maggio 2023, ha affrontato una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara riguardo all'applicazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gasolio commerciale. L'agevolazione fiscale riguarda specifiche categorie di operatori che utilizzano il carburante come propellente per il trasporto di persone. La sentenza ha confermato che l'aliquota ridotta dell'accisa non riguarda solo gli enti pubblici, ma può essere estesa anche alle imprese private, purché svolgano un'attività di trasporto regolare o di linea. D'altro canto, l'attività di trasporto occasionale è esclusa dall'agevolazione fiscale. Le categorie di operatori che possono beneficiare dell'aliquota ridotta dell'accisa includono gli enti pubblici o le imprese pubbliche locali che operano nel trasporto pubblico locale, le imprese che gestiscono autoservizi interregionali di competenza statale, le imprese che gestiscono autoservizi di competenza regionale e locale, le imprese che gestiscono autoservizi regolari nell'ambito comunitario e gli enti pubblici o le imprese che gestiscono trasporti a fune in servizio pubblico. La questione di legittimità era emersa in un caso specifico riguardante un'impresa individuale che si occupava di trasporto con noleggio di autobus con conducente. L'Agenzia delle dogane aveva emesso un avviso di pagamento per il recupero di somme indebitamente restituite a causa di un'erronea applicazione dell'agevolazione fiscale. La Commissione tributaria provinciale di Pescara aveva sollevato la questione di costituzionalità, affermando una possibile violazione dei principi di parità di trattamento e libera concorrenza tra imprese. Tuttavia, la Consulta ha respinto queste censure, precisando che l'agevolazione fiscale si applica esclusivamente all'attività di trasporto regolare o di linea, senza discriminare in base alla natura soggettiva dell'esercente. Pertanto, nel caso di una doppia attività di trasporto, sia regolare che occasionale, l'agevolazione fiscale si applica soltanto alla porzione di attività dedicata al trasporto regolare. La sentenza della Consulta ha fornito una chiara interpretazione dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gasolio commerciale, garantendo una maggiore certezza giuridica per gli operatori del settore del trasporto di persone.