Il credito d’imposta introdotto nel 2026 per compensare l’aumento eccezionale del costo del gasolio non riguarda più soltanto l’autotrasporto di merci, ma comprende anche le imprese che effettuano trasporto di persone e quelle che esercitano il noleggio di autobus con conducente. L’ampliamento è stato recepito dal decreto interministeriale del 26 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre ed entrato in vigore nello stesso giorno, che modifica il precedente decreto attuativo del 23 maggio 2026 in seguito alle novità introdotte dalla legge n. 113/2026. La modifica interessa direttamente la platea dei beneficiari: accanto alle imprese di autotrasporto merci ammesse alla misura vengono ora espressamente considerate le attività di trasporto di persone indicate dall’articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del Testo unico delle accise e le imprese che svolgono attività di noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge n. 218/2003. Per queste ultime l’agevolazione riguarda l’attività esercitata con autobus appartenenti alle classi ambientali Euro V ed Euro VI, mentre sul versante merci rimangono interessati i veicoli ammessi dalla disciplina del gasolio commerciale, con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e, nell’applicazione della misura 2026, appartenenti alle classi Euro V e VI. Restano invece escluse dal ristoro le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, in seguito al chiarimento della Direzione generale Concorrenza della Commissione europea sulla compatibilità della misura con il quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
Per il trasporto persone l’estensione comprende una platea articolata, nella quale rientrano gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali che esercitano il trasporto pubblico, le imprese titolari di autoservizi interregionali di competenza statale, quelle che svolgono autoservizi di competenza regionale e locale e gli operatori degli autoservizi regolari in ambito comunitario. A questi soggetti si aggiungono espressamente le imprese di noleggio autobus con conducente disciplinate dalla legge n. 218/2003. Il beneficio è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta ed è commisurato alla maggiore spesa sostenuta per il gasolio destinato alla trazione dei veicoli ammessi: il confronto viene effettuato, mese per mese, tra i costi sostenuti da marzo ad agosto 2026 e il prezzo del gasolio registrato nel febbraio dello stesso anno dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il ristoro può arrivare fino al 70% della maggiore spesa così determinata e comprende anche l’HVO utilizzato per la trazione dei veicoli interessati. Non viene quindi riconosciuta una percentuale del costo complessivo del carburante acquistato, ma una compensazione calcolata sull’incremento rispetto al valore assunto come riferimento per febbraio 2026.
La misura copre sei mesi, da marzo ad agosto 2026, dopo che il periodo originariamente considerato è stato progressivamente ampliato per tenere conto del protrarsi delle tensioni sui mercati petroliferi. La legislazione successiva ha inoltre portato il limite complessivo del contributo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 33/2026 a 397,6 milioni di euro per il 2026. Il credito riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere impiegato entro il 31 dicembre 2026; non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, purché la somma dei benefici non determini il superamento della spesa effettivamente sostenuta. L’agevolazione rientra inoltre nel quadro europeo degli aiuti di Stato previsto per le imprese interessate dagli effetti economici della crisi in Medio Oriente, elemento che incide sia sui soggetti ammissibili sia sui limiti e sulle condizioni con cui il ristoro può essere riconosciuto.
Sul piano operativo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva aperto dal 1° settembre 2026 la piattaforma telematica predisposta con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la trasmissione delle domande, includendo già le imprese di trasporto persone e di noleggio autobus con conducente interessate dall’estensione. Il termine inizialmente fissato al 15 settembre è stato successivamente prorogato alle ore 23:59 del 20 settembre 2026 e risulta quindi ormai scaduto. Nella domanda dovevano essere indicati separatamente i litri di gasolio acquistati nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto per i soli veicoli ammessi, insieme alle relative targhe; per il trasporto persone erano considerati gli autobus delle categorie M2 e M3 Euro V ed Euro VI. Il gasolio doveva essere effettivamente destinato alla trazione dei mezzi: non rientravano, per esempio, i consumi destinati ad alimentare apparecchiature autonome installate sui veicoli. Una volta concluse le verifiche e registrato l’aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, le imprese che hanno presentato regolarmente l’istanza possono visualizzare sulla piattaforma l’importo riconosciuto e, successivamente, il credito nel proprio cassetto fiscale, nella sezione dedicata ai crediti agevolativi. Poiché le richieste complessive hanno superato le risorse disponibili, il Ministero ha inoltre previsto la riparametrazione degli importi concedibili entro il limite dello stanziamento effettivamente disponibile.