Le imprese di autotrasporto del Vicentino che recuperano l’accisa sul gasolio commerciale si trovano davanti a una modifica procedurale destinata a incidere sulla gestione delle pratiche a partire dall’autunno: dal 1° ottobre 2026 cambia il modo di richiedere il beneficio quando lo si utilizza come credito da compensare, per effetto dell’articolo 2, comma 7, del Decreto Legge 22 maggio 2026, n. 89, che interviene sull’articolo 24-ter del Decreto Legislativo n. 504/95, il Testo Unico delle Accise.
Il gasolio impiegato come carburante sconta un’accisa ordinaria piuttosto elevata, mentre per le attività di trasporto merci e per alcune categorie di trasporto di persone la legge riconosce un’aliquota agevolata pari a 403,22 euro per mille litri, prevista dal punto 4-bis della Tabella A allegata al Testo Unico. Il beneficio consiste nel rimborso della differenza tra l’accisa effettivamente versata sul prodotto e questa aliquota agevolata. L’importo unitario di rimborso, espresso in euro per mille litri, viene rideterminato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a ogni trimestre attraverso una nota dedicata, perché dipende dall’aliquota ordinaria in vigore nel periodo di consumo, che nel corso del 2026 ha subito più variazioni legate all’andamento dei prezzi dei carburanti. Per avere un ordine di grandezza, nel primo trimestre 2026 il rimborso sul gasolio tradizionale ha raggiunto i 269,68 euro per mille litri per i consumi precedenti al 19 marzo, scendendo a importi inferiori per i consumi successivi a seguito della riduzione dell’aliquota ordinaria.
Il rimborso spetta alle imprese che svolgono attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, a condizione che siano iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi oppure munite della licenza per l’autotrasporto in conto proprio con iscrizione nell’apposito elenco. Rientrano nel perimetro anche le imprese di trasporto di persone che operano nel trasporto pubblico locale, negli autoservizi interregionali e nei servizi regolari di competenza comunitaria, oltre alle imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina comunitaria. Restano esclusi i consumi dei veicoli di categoria Euro 4 o inferiore, i mezzi con massa inferiore a 7,5 tonnellate e le autovetture di categoria M1: in concreto, per accedere al beneficio occorre disporre di veicoli almeno Euro 5, di massa pari o superiore alla soglia indicata.
Un vincolo tecnico che merita attenzione riguarda il tetto di consumo riconosciuto, fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo ammesso all’agevolazione: i consumi eccedenti questo rapporto non concorrono al calcolo del rimborso, motivo per cui la coerenza tra chilometri percorsi e litri dichiarati è uno degli elementi su cui l’amministrazione concentra i controlli.
Gli acquisti di gasolio commerciale vanno comprovati attraverso le fatture emesse dal fornitore e, per i rifornimenti effettuati presso gli impianti di distribuzione stradale, è obbligatoria l’indicazione della targa del veicolo rifornito all’interno della fattura elettronica. L’assenza di questo dato, o la presenza di informazioni incoerenti tra fatture, prelievi e percorrenze, può determinare il rigetto della domanda o l’obbligo di regolarizzazione. La corretta classificazione del prodotto è un ulteriore passaggio delicato quando l’impresa rifornisce gasolio paraffinico HVO, perché l’importo del rimborso cambia a seconda che il biocarburante rispetti o meno i criteri di sostenibilità, informazione che il fornitore deve trasferire attraverso la documentazione commerciale e l’e-DAS.
La dichiarazione di rimborso si presenta trimestralmente, utilizzando il software ufficiale messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il periodo di riferimento: la finestra di presentazione si apre il primo giorno del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, con le scadenze ordinarie collocate nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. È inoltre possibile recuperare le annualità arretrate entro il limite di ventiquattro mesi precedenti, anche per le imprese che non hanno mai presentato domanda in passato, circostanza che rende utile una verifica retrospettiva dei consumi non ancora valorizzati.
Una volta riconosciuto, il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 attraverso il codice tributo 6740 oppure richiesto come restituzione in denaro secondo le modalità del D.P.R. n. 277/2000. La via della compensazione è quella prescelta dalla maggior parte delle imprese di trasporto con consumi elevati, perché consente di abbattere altri tributi senza attendere l’erogazione materiale del rimborso e la normativa permette di superare per questi crediti il limite annuo ordinariamente previsto per le agevolazioni alle imprese.
La modifica introdotta dal Decreto Legge n. 89/2026 agisce esclusivamente sul caso del credito da utilizzare in compensazione e si articola su due piani. Il primo riguarda i tempi: il termine per la maturazione del silenzio assenso viene ridotto a trenta giorni, così che, trascorso questo periodo senza un provvedimento espresso dell’Ufficio doganale, la richiesta si intende riconosciuta e il credito diventa pienamente utilizzabile. Il secondo riguarda il canale di trasmissione: la dichiarazione prevista dal comma 4 dell’articolo 24-ter dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica, attraverso il Servizio Telematico Doganale tramite il sistema E.D.I.
La conseguenza operativa è netta: dalla stessa data le dichiarazioni con richiesta di credito in compensazione non potranno più essere trasmesse tramite PEC né presentate in formato cartaceo, vie che fino a quel momento restano ammesse. L’impresa che intenda continuare a fruire del beneficio in compensazione deve quindi essere accreditata al Servizio Telematico Doganale, e chi non dispone ancora dell’abilitazione è tenuto a presentare istanza di adesione. Trattandosi di una procedura che richiede tempi tecnici di attivazione, l’accreditamento va avviato nelle settimane che precedono l’entrata in vigore, in modo da arrivare alla scadenza di ottobre con le credenziali operative; le imprese che affidano la gestione delle pratiche a un intermediario devono accertarsi che quest’ultimo sia correttamente abilitato a operare per loro conto sul medesimo canale.
Per le imprese del territorio il riferimento per l’assistenza, in particolare per l’abilitazione al Servizio Telematico E.D.I., è l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Vicenza.