30.10.2026
Aggiornato il riferimento europeo alla norma EN 13616-1:2025 in merito ai dispositivi antitraboccamento per serbatoi di carburante

La Commissione europea ha aggiornato il quadro delle norme armonizzate applicabili ai dispositivi di prevenzione del troppopieno installati sui serbatoi statici destinati allo stoccaggio di combustibili liquidi: con la decisione di esecuzione (UE) 2026/989 del 4 maggio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 5 maggio, è stato inserito il riferimento alla norma EN 13616-1:2025 nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668, che raccoglie le norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE, relativa agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive. L’aggiornamento riguarda specificamente la prima parte della serie EN 13616, dedicata ai dispositivi antitraboccamento dotati di un sistema di chiusura, utilizzati per prevenire il superamento del livello massimo consentito durante il riempimento dei serbatoi. La nuova edizione sostituisce la EN 13616-1:2016 e costituisce il riferimento armonizzato aggiornato per la valutazione della conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza della direttiva ATEX contemplati dalla norma.

La EN 13616-1:2025 definisce i requisiti, i metodi di prova e di valutazione, le prescrizioni relative alla marcatura, all’etichettatura e all’imballaggio dei dispositivi di prevenzione del troppopieno con sistema di chiusura; il campo di applicazione comprende apparecchiature destinate a essere utilizzate con serbatoi statici interrati oppure fuori terra, non pressurizzati e progettati per contenere combustibili liquidi. I sistemi considerati sono generalmente costituiti da un sensore, un dispositivo di valutazione e un dispositivo di chiusura: il sensore consente di rilevare il raggiungimento della condizione di livello prevista, il dispositivo di valutazione elabora il segnale e il componente di chiusura interviene sul processo di riempimento secondo la configurazione del sistema, mentre la funzione complessiva è impedire che il liquido superi il limite previsto, riducendo il rischio di fuoriuscite durante le operazioni di trasferimento del carburante. La norma disciplina questi dispositivi come prodotti, mentre le caratteristiche dell’installazione devono essere valutate anche rispetto alle ulteriori disposizioni tecniche e di sicurezza applicabili al singolo impianto.

L’aggiornamento è stato elaborato nell’ambito del processo europeo di revisione delle norme armonizzate avviato con la decisione di esecuzione C(2023) 4798 del 20 luglio 2023, attraverso la quale la Commissione aveva richiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e revisionare specifiche tecniche a sostegno della direttiva 2014/34/UE. La revisione della EN 13616-1:2016 ha portato all’adozione dell’edizione 2025, successivamente esaminata dalla Commissione insieme al CEN per verificarne la rispondenza alla richiesta di normazione. La valutazione ha confermato che la EN 13616-1:2025 soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza che intende coprire, individuati nell’allegato II della direttiva ATEX. Ai sensi dell’articolo 12 della stessa direttiva, i prodotti conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti essenziali contemplati dalle norme medesime. La pubblicazione del nuovo riferimento assume pertanto rilevanza per i fabbricanti che utilizzano la norma nell’ambito della valutazione di conformità dei dispositivi, senza costituire automaticamente una certificazione del prodotto né sostituire le altre procedure e responsabilità previste dalla legislazione applicabile.

La decisione europea disciplina anche il passaggio tra la precedente edizione della norma e quella aggiornata, prevedendo un periodo transitorio destinato a consentire ai fabbricanti di adeguare i propri riferimenti tecnici: il provvedimento è entrato in vigore il 5 maggio 2026, data dalla quale è stato inserito nell’allegato I della decisione 2022/1668 il nuovo riferimento EN 13616-1:2025, identificato dalla riga 16a; la soppressione della riga 16, relativa alla EN 13616-1:2016, diventerà invece applicabile soltanto dal 5 ottobre 2027. Fino a tale data, quindi, il precedente riferimento rimane pubblicato nell’elenco europeo delle norme armonizzate che conferiscono presunzione di conformità per i requisiti coperti, consentendo una fase di transizione tra le due edizioni. Occorre distinguere questo periodo dalla validità della norma nel catalogo nazionale: la UNI EN 13616-1:2025 è entrata in vigore in Italia il 25 settembre 2025 e la precedente UNI EN 13616-1:2016 risulta ritirata con sostituzione dalla stessa data. Il termine del 5 ottobre 2027 riguarda specificamente il ritiro del riferimento armonizzato europeo dell’edizione 2016 e non deve essere interpretato come una proroga generalizzata della norma nazionale precedente.

Per i fabbricanti di dispositivi antitraboccamento, la revisione del riferimento armonizzato richiede particolare attenzione nella gestione della documentazione tecnica, nella verifica dei requisiti di prodotto e nella pianificazione delle attività di valutazione della conformità. L’inserimento della EN 13616-1:2025 nell’elenco delle norme armonizzate non introduce, da solo, un obbligo generalizzato di sostituire i dispositivi già installati nei serbatoi esistenti, né modifica direttamente le prescrizioni operative di manutenzione degli impianti: eventuali obblighi di intervento devono essere valutati sulla base della legislazione applicabile, delle caratteristiche dell’apparecchiatura e delle condizioni dell’installazione. Allo stesso modo, la decisione 2026/989 non contiene una descrizione delle singole modifiche tecniche apportate all’edizione 2025 rispetto alla versione 2016: per individuare eventuali differenze nei requisiti costruttivi, nelle prove e nei criteri di valutazione è necessario fare riferimento ai rispettivi testi normativi.