Nel linguaggio di chi lavora sul campo, serbatoio trasportabile è spesso una definizione pratica più che normativa: può essere un contenitore su mezzo un serbatoio su pick-up per rifornire mezzi d’opera, un’unità mobile usata per emergenze o manutenzioni oppure un sistema di stoccaggio temporaneo che viene spostato tra cantieri. Il problema è che, quando dentro c’è gasolio, benzina o un’altra merce pericolosa, la realtà la decide l’ADR. E con l’ADR 2025, in Italia, il tema è diventato più sensibile perché il nuovo testo è pienamente a regime e i periodi transitori si sono chiusi.
L’ADR 2025 è applicabile ai trasporti internazionali dal 1° gennaio 2025, con le classiche misure transitorie che hanno consentito per alcuni mesi l’uso della versione precedente in certe condizioni. In Italia, per i trasporti nazionali, l’aggiornamento è stato recepito tramite il Decreto MIT 13 febbraio 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e l’applicazione operativa dell’ADR 2025 sui trasporti interni è stata collegata alla data del 1° luglio 2025, sostituendo il riferimento alla versione 2023.
A questo punto arriva la domanda che conta davvero: che cosa è cambiato nella pratica per chi usa serbatoi trasportabili e vuole restare in esenzione senza trasformare ogni spostamento in un trasporto ADR completo? La risposta vede tre cambiamenti di scenario. Il primo è che l’ADR 2025 dispone la necessità di dimostrare che il trasporto è effettivamente accessorio, coerente con le soglie e soprattutto gestito in sicurezza. Il secondo è che molte aziende si sono accorte, proprio nel passaggio 2025, che la distanza tra contenitore comodo e imballaggio/attrezzatura idonea è più stretta di quanto sembri quando arrivano controlli su strada. Il terzo è che la documentazione e la gestione delle attrezzature stanno evolvendo verso modalità più moderne, tanto che l’ADR 2025 apre anche a soluzioni più flessibili su alcuni aspetti amministrativi del mondo cisterne, come la possibilità di tenere il tank record anche in forma elettronica in determinati casi.
Quando si parla di esenzioni, in Italia, i due meccanismi che entrano più spesso in gioco per carburanti e prodotti simili sono l’esenzione legata al trasporto connesso all’attività e l’esenzione per quantità limitate in base alla cosiddetta regola del calcolo (la 1000 punti dell’ADR). È qui che nascono la maggior parte degli errori, perché sono esenzioni molto utili ma anche molto fraintese: l’esenzione “connessa all’attività” non significa “porto in giro quello che voglio perché mi serve”, e quella “1000 punti” non significa “sotto i 1000 non devo preoccuparmi di niente”.
Il nodo più delicato, con i serbatoi trasportabili, è che spesso il contenitore coincide con la funzione: se lo usi per rifornire, hai bocchettoni, pistole, sfiati, tubazioni, accessori che trasformano l’oggetto in un piccolo impianto mobile. Questa praticità è anche ciò che attira l’attenzione: più componenti ci sono, più è facile che un controllo si concentri su aspetti concreti come tenuta, protezione dagli urti, chiusure, possibilità di gocciolamento, corretta sistemazione sul veicolo e rischio di sversamento in marcia. Se stai trasportando carburante per alimentare una lavorazione in cantiere, l’esenzione ha senso finché resta evidente che il trasporto è accessorio, che le quantità sono compatibili con la logica dell’esenzione applicata e che il sistema è gestito in modo da minimizzare il rischio. Se invece il trasporto diventa di fatto una micro-distribuzione ripetuta, oppure si sommano più sostanze pericolose nello stesso viaggio senza alcuna verifica di soglie e categorie, l’esenzione diventa fragile.
Un altro cambiamento importante del 2025 è la gestione delle transizioni e delle attrezzature costruite prima di alcune date: l’ADR continua a prevedere misure transitorie specifiche per alcune tipologie di cisterne e attrezzature, con finestre temporali diverse a seconda dei requisiti tecnici coinvolti. Questo tocca direttamente chi ha investito in attrezzature negli anni scorsi e ora si chiede se deve sostituire tutto o se può continuare a usarle a determinate condizioni.
Quando cambiano le edizioni ADR, non cambia solo la carta, cambia anche il modo in cui gli enti e i controlli interpretano la diligence dell’operatore. Nel 2025 il MIT è intervenuto anche sulla disciplina dei corsi ADR per conducenti, segno che il sistema formativo viene tenuto in allineamento con il nuovo quadro normativo: per chi vuole restare in esenzione, questo significa che l’attenzione a istruzioni interne, addestramento del personale e procedure di sicurezza diventa ancora più importante.
Arriviamo allora alla parte più utile: come si resta in esenzione senza rischiare. Il primo passo è scegliere una sola logica di esenzione per ogni scenario e tenerla coerente: se in azienda convivono cantiere, officina, manutenzione esterna e rifornimenti su più sedi, è facilissimo che ciascuno interpreti l’esenzione a modo suo; l’ADR invece premia la coerenza: stesso tipo di trasporto, stessa impostazione, stesso controllo delle quantità e delle condizioni.
Il secondo passo è trattare il serbatoio trasportabile come un’attrezzatura che deve essere da trasporto ossia pretendere che sia adatto a prevenire perdite e dispersioni, che sia fissabile correttamente, che sia protetto dove serve e che gli accessori non diventino il punto debole del sistema.
Il terzo passo è organizzare l’operatività in modo che, se anche non stai facendo un trasporto ADR completo, tu possa comunque dimostrare controllo, soprattutto con una prassi aziendale interna chiara.
In Italia il passaggio all’ADR 2025 è stato reso ufficiale dal recepimento nazionale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che allinea il trasporto interno alle versioni 2025 di ADR/RID/ADN: le esenzioni funzionano benissimo se sono coerenti con l’operazione reale e se il contenitore/serbatoio è trattato come attrezzatura di trasporto, non come un accessorio improvvisato da cantiere.
La prima cosa da fissare è che l’ADR non ragiona per oggetti, ma per operazioni: un serbatoio trasportabile può rientrare in un trasporto totalmente esentato, in un trasporto parzialmente esentato oppure in un trasporto pienamente ADR; la differenza la fa il motivo per cui ti stai muovendo, la quantità effettiva e il modo in cui è gestito il rischio di perdita o sversamento.
In Italia, come visto, due sono gli snodi che si incrociano più spesso quando si parla di gasolio, benzina o sostanze analoghe portate per uso interno: l’esenzione legata alla natura dell’operazione di trasporto, cioè il trasporto come complemento dell’attività principale dell’impresa, e l’esenzione per quantità per unità di trasporto, la famosa logica dei 1000 punti. L’ADR 2025 chiarisce che l’esenzione totale scatta quando il trasporto è davvero complementare all’attività principale, ad esempio approvvigionare un cantiere o fare lavori di controllo, riparazione o manutenzione, e pone un limite molto concreto: non superare 450 litri per imballaggio (nel linguaggio ADR ,imballaggio include anche IBC e grandi imballaggi) e restare comunque dentro le quantità massime complessive richiamate dall’1.1.3.6. La seconda, invece, è l’ombrello che permette di ridurre molti obblighi quando il carico complessivo di merci pericolose resta sotto determinate soglie calcolate per categoria di trasporto.
Nel 2025–2026 la differenza tra stare sereni e ritrovarsi in difficoltà nasce quasi sempre da scenari reali, quotidiani, dove una prassi “normale” rischia di sconfinare senza che nessuno se ne accorga. Immagina un’impresa edile italiana che lavora su più cantieri: ha un serbatoio trasportabile per rifornire mini-escavatori e generatori e lo carica al deposito al mattino. Se quel trasporto è davvero un complemento dell’attività principale e serve per lavorare in un cantiere specifico, l’impostazione dell’esenzione da operazione ha senso, ma deve rimanere leggibile anche dall’esterno: quantità coerenti, motivazione chiara, contenitore idoneo e misure per impedire perdite nelle normali condizioni di trasporto. La criticità tipica nasce quando la giornata cambia e, invece di andare dal deposito al cantiere, l’impresa inizia a fare micro-giri tra cantieri diversi come se il serbatoio fosse una piccola distribuzione interna itinerante. In quel momento il trasporto assomiglia sempre più a una distribuzione organizzata ed è proprio ciò che l’ADR esclude quando dice che l’approvvigionamento o la distribuzione esterna/interna, intesa come attività di distribuzione, non rientra in quella specifica esenzione.
Secondo scenario, molto italiano: un’azienda agricola con parco mezzi, magari in periodo di raccolta. Portare carburante dove serve è normale, ma qui l’errore più comune è confondere due concetti: il carburante del veicolo, che può essere trasportato nei serbatoi fissi per alimentare il mezzo e certe attrezzature, e il carburante come merce che stai portando per rifornire altro. L’ADR 2025 distingue chiaramente il carburante nei serbatoi del veicolo per propulsione/uso durante il trasporto e, separatamente, il carburante trasportato in recipienti portatili con limiti e condizioni diverse. Se l’azienda usa un serbatoio trasportabile per rifornire in campo, deve ragionare come sopra: o si sta dentro l’esenzione complemento dell’attività in modo pulito e dimostrabile oppure si passa a una gestione che tiene conto delle soglie dell’1.1.3.6. Il salto di qualità, nel 2025, è che bisogna avere un’impostazione ripetibile, perché la stessa azienda, nel giro di una settimana, può trovarsi in situazioni diverse per quantità, tratte e modalità operative.
Terzo scenario, tipico di manutentori e impiantisti: interventi su gruppi elettrogeni, pompe, cantieri temporanei, riparazioni. Qui l’esenzione complemento dell’attività è quasi fatta apposta per descrivere la realtà, perché parla esplicitamente di lavori di controllo, riparazione o manutenzione. Ma il rischio aumenta quando il serbatoio trasportabile è anche un mini-impianto mobile con pistole, tubazioni, raccordi, sfiati, accessori. Più accessori significa più punti critici come vibrazioni, urti, trafilamenti, gocciolamenti. E nel mondo reale gli accertamenti non si fermano alla norma: guardano se il sistema è idoneo a impedire perdite in condizioni normali di trasporto, perché è proprio una condizione esplicita dell’esenzione.
Un altro elemento che nel 2025 ha iniziato a pesare, è la direzione verso la digitalizzazione dei documenti di trasporto: diverse analisi tecniche hanno evidenziato che l’ADR 2025 apre alla gestione elettronica del documento di trasporto a certe condizioni operative (ad esempio disponibilità a bordo e accessibilità). Anche per questo, oggi, è più prudente impostare procedure interne semplici e stabili: chi è responsabile, quali limiti si applicano, come si controllano le quantità, come si prevengono perdite e come si gestisce un’eventuale anomalia.
