19.06.2026
Prevenzione incendi nei luoghi di cultura: l’adeguamento degli immobili pubblici slitta al 31 dicembre 2026

Le amministrazioni pubbliche che possiedono o utilizzano istituti e luoghi della cultura dispongono ora di un nuovo termine per completare gli adempimenti previsti dalla normativa antincendio. Con l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, il cosiddetto Milleproroghe 2026, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, la scadenza è stata spostata al 31 dicembre 2026.

La proroga interessa una platea piuttosto ampia di soggetti: rientrano nel suo ambito il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che utilizzano immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, vale a dire il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli enti territoriali che risultano proprietari dei medesimi immobili.

Il nuovo termine si rivolge in modo specifico alle amministrazioni che alla data del 31 dicembre 2024 non avevano ancora portato a compimento l’iter per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi disciplinato dal d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, e a quelle che devono ancora adeguare gli edifici alle prescrizioni impartite dai competenti uffici dei Vigili del fuoco. Per questi soggetti il legislatore richiede di provvedere entro la nuova scadenza adottando le misure di sicurezza necessarie, sempre nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. La clausola finanziaria conferma che l’adeguamento dovrà muoversi entro i vincoli di bilancio già stanziati, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Tra gli adempimenti richiesti assume particolare rilievo il piano di limitazione dei danni, che affianca l’attuazione delle soluzioni tecniche previste dalla disciplina antincendio applicabile: il piano consente di contenere le conseguenze di un eventuale evento, proteggendo le persone e il patrimonio attraverso misure gestionali e organizzative che si sommano agli interventi tecnici realizzabili sull’immobile.

Il differimento al 2026 rappresenta l’ultimo passaggio di un percorso di adeguamento avviato diversi anni fa: la legge 30 dicembre 2018, n. 145, aveva disposto una ricognizione degli immobili culturali soggetti ai controlli di prevenzione incendi e aveva indicato nel 31 dicembre 2022 il termine entro cui completare l’adeguamento alla normativa di sicurezza. Tale scadenza è stata progressivamente posticipata, prima al 31 dicembre 2023 e poi al 31 dicembre 2024, fino al rinvio attualmente in vigore.

Sul piano delle regole tecniche, l’adeguamento si appoggia alle norme adottate ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Il riferimento principale è il decreto ministeriale 10 luglio 2020, che costituisce il Capitolo V.10 della sezione RTV del Codice di prevenzione incendi approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2015. Questa regola tecnica verticale disciplina le misure di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela e destinati a musei, gallerie, mostre, biblioteche e archivi aperti al pubblico e va letta insieme ai chiarimenti forniti dalla circolare del Ministero per i beni e le attività culturali del 5 agosto 2020, n. 1. L’impianto normativo tiene conto della doppia natura di questi immobili, che devono garantire la sicurezza delle persone presenti pur conservando i caratteri architettonici e storici che giustificano il vincolo.

La nozione di istituti e luoghi della cultura a cui la disciplina fa riferimento è quella delineata dall’articolo 101 del decreto legislativo 42 del 2004: vi rientrano i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali, ossia strutture permanenti dedicate alla raccolta, alla conservazione e alla fruizione del patrimonio culturale. I musei espongono beni culturali con finalità educative e di studio, le biblioteche raccolgono e rendono consultabili libri e materiali informativi, gli archivi conservano documenti di interesse storico, le aree e i parchi archeologici custodiscono resti e testimonianze del passato, mentre i complessi monumentali riuniscono insiemi di edifici di rilevanza storica o artistica. Gli istituti pubblici sono destinati alla fruizione collettiva e configurano un vero e proprio servizio pubblico, mentre quelli privati aperti al pubblico svolgono un servizio di utilità sociale.

Le amministrazioni interessate hanno davanti un orizzonte temporale definito entro il quale dovranno chiudere gli iter di certificazione ancora aperti, completare gli interventi tecnici prescritti e dotarsi degli strumenti gestionali richiesti, a partire dal piano di limitazione dei danni.