17.04.2026
Adeguamento antincendio delle scuole col decreto n. 81 dell’8 aprile 2026 in Gazzetta Ufficiale

Con il decreto del 31 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2026, il Ministero dell’Interno ha fissato in modo operativo il percorso di adeguamento antincendio per gli edifici scolastici e per i locali adibiti a scuola che non hanno ancora completato la conformità alle norme vigenti; il provvedimento nasce dentro il quadro normativo che ha già prorogato al 31 dicembre 2027 il termine finale di adeguamento e traduce quella proroga in un calendario preciso, in responsabilità concrete e in una sequenza di adempimenti che coinvolge direttamente scuole, enti proprietari, tecnici e Comandi dei Vigili del fuoco.

Il decreto costruisce, infatti, un percorso in due fasi: entro nove mesi dalla pubblicazione deve essere presentata al competente Comando dei Vigili del fuoco la SCIA prevista dall’articolo 4 del DPR 151/2011, attestando l’attuazione delle misure minime richieste; entro il 31 dicembre 2027 devono poi essere completate tutte le restanti prescrizioni, con presentazione della SCIA finale che certifica il completo adeguamento antincendio.

Per le attività che seguono il D.M. 26 agosto 1992, la prima SCIA deve attestare almeno l’attuazione di una serie di misure considerate indispensabili per una soglia minima di sicurezza: generalità, illuminazione di sicurezza, impianto di diffusione sonora e o impianto di allarme, sistemi di allarme, estintori, segnaletica di sicurezza e norme di esercizio. In pratica, il decreto dice alle scuole che il percorso di regolarizzazione parte da ciò che serve subito, nella vita quotidiana dell’edificio e che questa prima soglia deve essere attestata in modo ufficiale davanti ai Vigili del fuoco.

Il provvedimento lascia aperto anche un secondo percorso, molto importante per gli edifici esistenti che presentano complessità distributive, costruttive o impiantistiche: l’adeguamento può essere effettuato in alternativa secondo il Codice di prevenzione incendi, cioè il D.M. 3 agosto 2015 integrato dal D.M. 7 agosto 2017 oppure attraverso un progetto approvato in deroga ai sensi dell’articolo 7 del DPR 151/2011. Anche in questo caso, però, il decreto mantiene fermo il principio della scansione temporale e impone comunque, entro i nove mesi, la presentazione della SCIA iniziale con l’attuazione di misure minime ben individuate, che riguardano soluzioni progettuali, impianti elettrici, segnaletica d’esodo e orientamento, controllo dell’incendio, gestione della sicurezza antincendio e, ove previsto, rilevazione e allarme.

Per quanto riguarda il periodo transitorio, cioè il tempo che intercorre tra la prima SCIA e il completamento dei lavori, la norma chiede di governare il rischio in modo attivo e continuo: l’articolo 2 stabilisce che le istituzioni scolastiche e gli enti locali proprietari devono individuare, nell’ambito delle rispettive competenze, misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo legato alla mancata piena osservanza delle disposizioni antincendio; tali misure devono essere coerenti con una specifica valutazione del rischio incendio, costruita sulle carenze e sulle non conformità effettivamente presenti nell’attività. Il decreto richiama anche, come possibile riferimento, il capitolo S.5 del Codice di prevenzione incendi e indica alcune azioni concrete, come la limitazione del carico di incendio, l’eliminazione di materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle richieste, la verifica della compatibilità tra affollamento e sistema di esodo, con eventuale riduzione delle presenze, e una sorveglianza costante delle condizioni operative, dell’accessibilità e dell’assenza di danni materiali.

Il decreto interviene poi in modo diretto anche sull’organizzazione del servizio antincendio e sulla preparazione del personale, perché richiede di potenziare il numero dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, della lotta antincendio e della gestione del piano di emergenza in coerenza con il rischio connesso al mancato adeguamento; questi addetti devono svolgere controlli preventivi e vigilare sul mantenimento delle misure compensative adottate nel periodo transitorio. La norma precisa inoltre che tali figure possono essere integrate anche con personale esterno non dipendente e che, in caso di affidamento in appalto del servizio, devono essere impiegati operatori economici in possesso di comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel rispetto del D.Lgs. 36/2023. A questo si aggiungono obblighi di formazione molto precisi, perché i lavoratori incaricati devono frequentare il corso antincendio tipo 3-FOR previsto dal D.M. 2 settembre 2021 e conseguire l’attestato di idoneità tecnica; il decreto richiede anche un’integrazione dell’informazione ai lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento, almeno due esercitazioni antincendio all’anno in aggiunta a quelle già previste e l’aggiornamento del piano di emergenza quando all’interno dell’attività siano presenti cantieri.

Accanto agli aspetti tecnici e organizzativi, il decreto rafforza anche il presidio documentale: l’attuazione della sorveglianza e delle esercitazioni aggiuntive deve essere riportata nel registro dei controlli, mentre la valutazione del rischio incendio deve essere mantenuta agli atti dell’attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.