Nel linguaggio quotidiano dei cantieri e della logistica si tende a dire gasolio agevolato per le macchine operatrici, quasi fosse un automatismo: se il mezzo non è un camion da strada ma un’escavatrice, una pala gommata, un mezzo d’opera o un carrello da lavoro, allora si dà per scontato che il trattamento sulle accise sia più favorevole.
Il punto, oggi, è che questo automatismo non regge più quando la macchina operatrice è abilitata alla circolazione su strada pubblica, oppure risulta immatricolata e munita di targa: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con un’informativa del 22 gennaio 2026, ha sciolto i dubbi interpretativi collegati alla riforma delle accise e alla circolare 13/D/2025, con un effetto pratico molto netto per molte imprese.
La cornice normativa è il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e destinato a ridisegnare diversi aspetti del Testo Unico Accise, con l’obiettivo di avvicinare progressivamente le aliquote di benzina e gasolio nel tempo, anche in relazione al tema dei cosiddetti sussidi ambientalmente dannosi. In questo quadro, dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sul gasolio viene rideterminata e, soprattutto, vengono precisati in modo più stringente i confini di alcune agevolazioni che per anni erano state lette in modo estensivo da una parte del mercato.
Il focus del chiarimento è che l’esclusione dall’agevolazione riguarda i mezzi d’opera gommati da cantiere quando, però, sono anche mezzi abilitati alla circolazione su rete stradale pubblica oppure risultano immatricolati e targati. In altre parole: non basta che il mezzo lavori in cantiere per rientrare automaticamente nel perimetro dell’impiego agevolato, perché ciò che fa scattare l’uscita dal beneficio è la sua qualificazione e abilitazione alla circolazione stradale, che lo avvicina, dal punto di vista fiscale-accise, a un veicolo che usa gasolio come carburante ordinario.
Questo passaggio spiazza soprattutto chi opera nel movimento terra, nelle costruzioni e nei servizi industriali, perché nella realtà molte macchine operatrici vengono scelte, acquistate o noleggiate proprio in versioni immatricolate per ragioni pratiche: spostamenti più rapidi tra cantieri, trasferimenti su brevi tratti di strada, esigenze assicurative o di gestione della flotta. Per anni, in certe situazioni, la percezione è stata che l’uso prevalente in cantiere potesse giustificare comunque la minore accisa; adesso, il chiarimento taglia corto e lega l’agevolazione alla condizione che si tratti di mezzi non abilitati alla circolazione su strada pubblica e utilizzati all’interno di cantieri o stabilimenti.
C’è poi un secondo livello della questione: l’aumento dell’aliquota sul gasolio non si applica agli impieghi che restano agevolati. Le comunicazioni di settore che riprendono il chiarimento ADM evidenziano che, dal 1° gennaio 2026, l’aliquota piena sul gasolio viene portata a 672,90 euro per 1.000 litri, ma per gli impieghi agevolati continua a valere un meccanismo diverso, ancorato a una misura pari al 30% dell’aliquota previgente di 617,40 euro per 1.000 litri, che rimane anche parametro di riferimento per i calcoli del rimborso. Questo significa, in concreto, che l’agevolazione sopravvive dove il perimetro è rispettato, ma diventa più fragile perché il perimetro stesso è stato ristretto e reso meno interpretabile.
Quando, poi, l’agevolazione si basa sull’uso in cantiere o in stabilimento e sull’assenza di abilitazione alla circolazione stradale, tutto ciò che prova la natura del mezzo e la destinazione del carburante diventa decisivo: anagrafiche cespiti e libretti tecnici, contratti di noleggio, registri interni dei consumi, eventuali sistemi di misurazione o rendicontazione, fino alla coerenza tra tipologia di mezzo, mansione svolta e luogo di utilizzo. È il classico scenario in cui un dettaglio meccanico, come una targa, un’immatricolazione, un’abilitazione alla circolazione etc., finisce per ribaltare completamente la fiscalità del gasolio consumato, con effetti diretti sui costi del cantiere e sulla competitività delle commesse.
Non è un caso, infatti, che intorno alla circolare 13/D/2025 si siano accese discussioni già prima del 2026: alcune analisi avevano evidenziato come la lettura dell’esclusione per i mezzi d’opera gommati abilitati alla circolazione potesse portare fuori dal beneficio una fascia ampia di mezzi effettivamente usati per produrre forza motrice in ambito operativo, con il rischio di creare una frattura tra prassi di cantiere e qualificazione fiscale. Il chiarimento di gennaio 2026 va nella direzione di rendere la linea più netta, anche aggiornando l’impostazione rispetto a indicazioni precedenti che, secondo le ricostruzioni riportate da associazioni di categoria, devono considerarsi superate o comunque attualizzate alla nuova disciplina.
Insomma, per le imprese la domanda non è solo “quanto costa di più il gasolio”, ma “quali mezzi, dentro la mia flotta reale, restano davvero nel perimetro agevolato e quali ne escono per un requisito formale”. Perché se un’escavatrice o una pala gommata sono immatricolate e targate, non basta chiamarle“macchine operatrici per pretendere la minore accisa: è proprio quella targa, oggi, a cambiare il trattamento. E se l’azienda ha costruito preventivi e prezzi su un costo carburante medio che dava per acquisito il beneficio, la correzione rischia di arrivare a consuntivo, nel modo peggiore possibile, cioè sotto forma di recuperi, contestazioni o semplicemente margini che evaporano senza che nessuno abbia sbagliato in senso operativo.
